Affidamento extra budget a struttura non accreditata illegittimo anche in fase transitoria (Cons. Stato n. 10043 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata accreditata che opera nel medesimo ambito territoriale e per la medesima tipologia di prestazioni ha interesse a impugnare il provvedimento con cui l’azienda sanitaria assegni risorse extra budget a un soggetto non accreditato e non affidatario di gara. Tale interesse è analogo a quello dell’operatore economico che contesta un affidamento diretto e si sostanzia nella perdita della chance di conseguire le prestazioni in esito a una regolare procedura selettiva. Né l’accettazione del budget né la sottoscrizione del contratto elidono l’interesse, quando l’utilità invocata riguardi risorse diverse da quelle assegnate in accreditamento. La necessità di assicurare la continuità assistenziale nelle more del superamento dei rapporti atipici non rende legittima l’assegnazione a soggetti non accreditati, restando consentito agli operatori accreditati far valere la lesione derivante dal protrarsi della condizione di illegittimità.

Il Fatto

Una cooperativa sociale operava come struttura sanitaria privata accreditata nel distretto dell’azienda sanitaria locale per prestazioni riabilitative in favore di soggetti affetti da autismo, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833 del 1978. La stessa azienda aveva riconosciuto a un altro soggetto, non accreditato e non vincitore di gara, un finanziamento di importo rilevante per l’anno 2019.

La cooperativa impugnava la determinazione davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e condannava l’azienda alle spese. Il Tribunale riteneva ammissibile l’integrazione di prestazioni sanitarie con attività socio-assistenziali, ma esigeva che il finanziamento passasse attraverso una gara o l’accreditamento. Contro la sentenza proponeva appello l’azienda sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto l’estromissione dell’associazione intervenuta, che aveva essa stessa segnalato di essersi costituita per mero errore.

L’appello è infondato. Le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado, sollevate per la prima volta in appello, non reggono. L’interesse originario della cooperativa era quello di un operatore accreditato che vede attribuire a terzi risorse extra budget per prestazioni della stessa tipologia, con conseguente perdita della possibilità di vedersele assegnate ove ricomprese nel fabbisogno delle strutture accreditate. Si tratta di interesse omologo a quello di chi contesta un affidamento senza gara, come la stessa appellante qualifica l’operazione. L’accettazione del budget e la sottoscrizione del contratto non incidono su tale posizione.

La sentenza del TAR Lazio n. 8552 del 18 maggio 2023, richiamata dall’appellante, non è conferente: in quel giudizio l’inammissibilità riguardava motivi aggiunti privi di connessione con l’impugnazione originaria, avente a oggetto la determinazione del budget.

Quanto al terzo motivo, nessuno dei due argomenti dell’azienda supera il vaglio. Il richiamo al decreto commissariale che imponeva il superamento dei rapporti atipici conferma indirettamente l’irregolarità dell’assegnazione: la fase transitoria era funzionale a non interrompere la continuità assistenziale, non a legittimare la pratica. Il fatto che occorressero tempi per rimuovere l’illegittimità non escludeva il diritto delle strutture accreditate di far valere la lesione subita. Quanto alla pretesa peculiarità delle prestazioni, il provvedimento impugnato le ricondiceva espressamente all’art. 26 della legge n. 833 del 1978, dunque a prestazioni oggetto di accreditamento; e il successivo ritorno nell’alveo del d.lgs. n. 502 del 1992 dimostra che non ricorrevano le ipotesi eccezionali di deroga. La sentenza di Sezione n. 2129 del 2022 riguardava una fattispecie diversa, relativa a procedura concorrenziale per la formazione di una shortlist.

L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese in ragione della costituzione solo formale della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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