Sindacato limitato sulla valutazione delle commissioni nei concorsi universitari (TAR Emilia-Romagna n. 408 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di par condicio competitorum. La censura che si risolve nella rivendicazione della superiorità qualitativa del proprio curriculum integra una inammissibile autovalutazione, diretta a sostituire il giudizio della commissione. La proposta di chiamata del dipartimento, adottata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, recepisce gli esiti della valutazione comparativa ormai cristallizzati e non ne opera una nuova. Il criterio della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni indicate nel bando non viola la legge, quando tali funzioni corrispondono al settore scientifico-disciplinare bandito.

Il Fatto

Una candidata impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, bandita da un ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, insieme alla nomina della commissione e ai verbali di valutazione. Alla procedura partecipano due concorrenti e la commissione attribuisce a entrambe il giudizio di “eccellente”, riconoscendole idonee.

La ricorrente deduce l’illegittima equiparazione dei giudizi a fronte di una asserita superiorità del proprio curriculum, contestando nel dettaglio le valutazioni su attività didattica, ricerca e pubblicazioni, premi e attività istituzionali. Propone ricorso incidentale la controinteressata, lamentando la carenza in capo alla ricorrente del requisito dell’attività didattica nel settore disciplinare di riferimento nell’ultimo decennio. Con motivi aggiunti la ricorrente impugna la proposta di chiamata del dipartimento e la delibera di approvazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la cornice regolamentare e ribadisce che le valutazioni comparative nei concorsi universitari sono espressione di discrezionalità tecnica. Richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio è sindacabile solo se inattendibile, illogico o manifestamente contraddittorio (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 413 del 2022; Cons. Stato, sez. VII, n. 7586 del 2023, che richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2598 del 2022). Ne deriva che ogni censura fondata sulla pretesa superiorità della propria produzione si risolve in una autovalutazione inammissibile.

Nel merito, il Collegio esamina i singoli criteri e non riscontra irragionevolezza né errori di fatto. Sull’attività didattica, il limite del decennio riguardava solo la didattica frontale, mentre la didattica integrativa non contemplava limiti temporali: legittimo il richiamo ad attività anteriori. Sulla ricerca e sui premi, i giudizi risultano analitici e motivati, con indicazione dei riconoscimenti e del provvedimento di assegnazione. Sulla produzione scientifica, la commissione ha reso giudizio analitico per ciascuna pubblicazione: le doglianze mirano a una diversa valutazione di merito e sono inammissibili.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ritiene infondata la censura sulla pretesa illegittimità del criterio della coerenza con le specifiche funzioni del bando. L’art. 9 del bando e l’art. 10 del Regolamento di Ateneo consentono al dipartimento di valorizzare la congruità del curriculum con le funzioni bandite, che corrispondono al settore IUS/21. La preferenza accordata si fonda sull’esperienza della controinteressata proprio in quel settore, elemento non rinvenibile negli stessi termini nel curriculum della ricorrente.

Il Collegio chiarisce poi il riparto di funzioni: il dipartimento non opera una nuova valutazione comparativa, ma recepisce gli esiti della commissione, ormai cristallizzati. Le censure avverso tali valutazioni, se del caso, andavano proposte tempestivamente contro gli atti della commissione e non contro la chiamata. Il seminario, infine, non ha natura concorsuale e costituisce solo uno degli elementi della motivazione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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