La diffida ambientale è atto lesivo e il verbale fa piena prova (Cons. Stato n. 4807 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida adottata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006, quando contiene un formale addebito di violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale, non è atto meramente ricognitivo ed è autonomamente lesiva, con conseguente configurabilità di un interesse attuale e concreto all’impugnazione. Il potere istruttorio officioso del giudice amministrativo, disciplinato dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a., ha carattere complementare e integrativo e non sostitutivo, presupponendo la sola allegazione dei fatti da provare. In materia di scarichi, l’accertamento della violazione non dipende dal superamento di valori tabellari, ma dall’esistenza stessa di un refluo industriale immesso in un punto della rete che il titolo autorizzatorio imponeva inattivo. Il verbale di sopralluogo, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Il Fatto
La società appellante, attiva nel settore tessile, otteneva nel 2017 l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue del proprio stabilimento, con l’obbligo di realizzare un impianto di ultrafiltrazione e di riciclare integralmente i reflui produttivi entro il 31 maggio 2019.
A seguito di un sopralluogo del 30 ottobre 2019, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale contestava la presenza di uno scarico attivo in un pozzetto che, secondo il titolo, avrebbe dovuto essere inattivo, e diffidava la società a interromperlo. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso nel merito. La società proponeva appello; l’Amministrazione resistente proponeva appello incidentale sulle eccezioni preliminari e sulla cancellazione delle espressioni offensive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i gravami. Sul primo motivo d’appello principale, relativo all’integrazione istruttoria disposta dal TAR, il Consiglio di Stato richiama il modello del dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l’onere della prova si attenua nel principio di prova e il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti. La richiesta di chiarimenti all’Amministrazione non configura supplenza processuale, ma esercizio di una prerogativa tipica, finalizzata alla piena conoscenza della fattispecie.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la ratio decidendi della sentenza gravata non risiede nelle analisi chimiche, bensì nell’accertamento della presenza di reflui industriali in un punto della rete che l’AUA imponeva inattivo. Le risultanze analitiche assumono carattere meramente confermativo e accessorio, con conseguente difetto di interesse alla censura sull’acquisizione del rapporto di prova.
Nel merito, il Collegio esclude che l’AUA si limitasse a prescrivere valori limite: essa recepiva un preciso assetto impiantistico fondato sul principio dello “scarico zero”. La violazione contestata non consisteva nel superamento di valori tabellari, ma nell’esistenza stessa di un refluo industriale che continuava ad alimentare il sistema di raccolta. Il verbale di sopralluogo, non impugnato con querela di falso, fa piena prova della presenza di liquido, di alimentazioni attive, della colorazione e del raggiungimento del livello di sfioro. La Corte ritiene integrata la nozione di “scarico” di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 152/2006.
Sull’appello incidentale, la diffida contiene un formale addebito di violazione e produce effetti ulteriori nel rapporto amministrativo, anche ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori. L’interesse all’impugnazione è pertanto attuale e concreto. La Corte esclude inoltre che la valutazione del TAR sulla non offensività delle espressioni ex art. 89 c.p.c. sia sindacabile, trattandosi di potere officioso. Le spese dei due gradi sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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