Onere della prova sulla data dell’abuso e aerofotogrammetrie nel condono (Cons. Stato n. 10080 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere della prova relativo all’epoca di realizzazione dell’opera, anteriore al termine fissato dalla legge per l’accesso al beneficio, grava sul privato richiedente e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, dovendosi negare rilevanza alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e alle dichiarazioni di terzi. Ove l’amministrazione comunale opponga riscontri oggettivi, come le aerofotogrammetrie, la semplice contestazione della loro attendibilità non è sufficiente: il richiedente deve produrre prova piena contraria. Il difetto di istruttoria non è configurabile quando il provvedimento di diniego risulti supportato da tali riscontri oggettivi. La legittimità del diniego di sanatoria si riflette, in via derivata, sulla consequenziale ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
I comproprietari di un fabbricato presentavano istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per la sanatoria di una sopraelevazione realizzata, a loro dire, anteriormente al marzo 2003. Il Comune, sulla scorta di un rilievo aerofotogrammetrico del 12 maggio 2003, preannunciava il diniego; seguivano le osservazioni degli istanti e il provvedimento definitivo di rigetto, notificato nel maggio 2017.
Con atto consequenziale l’amministrazione ingiungeva la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con avvertenza dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza e dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il T.a.r. per la Campania respingeva il ricorso, ritenendo non provata l’ultimazione delle opere entro il termine del 31 marzo 2003 e irrilevante la censura sulla complessiva istruttoria delle pratiche di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, vertente sull’onere della prova in materia edilizia. Richiamando un orientamento qualificato come preciso e consolidato (Cons. Stato, sez. VII, n. 909 del 2024), la sentenza ribadisce che l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione dell’opera grava sul privato e deve fondarsi su elementi oggettivi, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, mentre la prova testimoniale è del tutto residuale. Il principio trova conferma in pronunce recenti (Cons. Stato, sez. II, n. 5851 del 2025; Cons. Stato, sez. II, n. 5536 del 2024), secondo cui solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce in capo all’amministrazione l’onere della prova contraria.
Applicando tale regola, la Corte verifica se gli elementi offerti dagli appellanti — documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, dati catastali — siano idonei a dimostrare con adeguata verosimiglianza la tempestiva realizzazione delle opere. La risposta è negativa: dalla foto aerea del 12 maggio 2003 risulta che il piano oggetto di condono non esisteva, risultando presente il solo lastrico di copertura accessibile mediante i due corpi scala. Nessun elemento documentale attesta il rispetto della soglia temporale del 31 marzo 2003.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché entrambi incentrati sul dedotto difetto di istruttoria e sulla pretesa decisività dell’aerofotogrammetria, sono respinti sulla base del medesimo orientamento (Cons. giust. amm. Sicilia, n. 58 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 1924 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 1890 del 2020). Il richiedente che si limiti a contestare la legittimità dei rilievi aerofotogrammetrici, senza opporre prova piena contraria, non supera l’onere probatorio. Il provvedimento è quindi legittimo perché supportato da riscontri oggettivi; l’amministrazione non è tenuta a bilanciare interessi pubblico e privato in presenza di insanabilità oggettiva del fabbricato.
Quanto al quarto motivo, la Corte rileva l’infondatezza dell’invalidità derivata del provvedimento demolitorio, posto che le censure rivolte al presupposto diniego di condono sono state respinte. L’appello è pertanto rigettato, con assorbimento delle questioni in rito sollevate dall’amministrazione appellata e condanna degli appellanti, in solido, al rimborso delle spese del grado in favore del Comune.
Nota della Redazione
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