Accesso documentale e acquiescenza della p.A.: cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1007 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta dell’amministrazione che, dopo l’istanza di accesso documentale, ostenda la documentazione richiesta e, in sede processuale, operi la valutazione dei contrapposti interessi tra diritto di difesa del richiedente e riservatezza dei controinteressati integra acquiescenza sostanziale all’istanza ostensiva. Tale condotta, di portata essenzialmente confessoria, determina la cessazione della materia del contendere, anche in presenza di eccezioni di inammissibilità non esaminate, perché l’interesse sostanziale azionato risulta soddisfatto. La declaratoria di cessazione non preclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che si radica nella riconosciuta fondatezza dell’originaria pretesa ostensiva.
Il Fatto
La controversia nasce da un’istanza di accesso documentale presentata, ex legge n. 241/1990, dal dirigente di un istituto scolastico nella qualità di capofila dei soci fondatori di una costituenda fondazione, nell’ambito di una procedura selettiva regionale per la costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. Il richiedente domandava copia delle istanze di proroga dei termini, dei verbali del Nucleo di valutazione, della documentazione progettuale dei soggetti primi classificati e degli atti costitutivi delle Fondazioni.
Ottenuta una ostensione solo parziale e sollecitata l’integrazione, il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità della condotta regionale e per la declaratoria del diritto all’accesso, con ordine ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Nel corso del giudizio la Regione ha trasmesso ulteriore documentazione e ha dato conto dell’impossibilità di esibire le istanze di proroga, pervenute per le vie brevi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede alle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa regionale. La ragione è dirimente: l’amministrazione ha tenuto una condotta di acquiescenza sostanziale all’istanza di accesso, inizialmente con l’ostensione dei verbali del Nucleo di valutazione e poi con la successiva nota, con cui ha espressamente operato la valutazione dei contrapposti interessi.
In quella sede la Regione ha trasmesso la documentazione prodotta ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse, dando al contempo conto delle ragioni di impossibilità dell’ostensione della residua documentazione richiesta. Il procedimento selettivo era rimasto sospeso e non definito per effetto delle sopravvenienze normative richiamate nella determinazione regionale n. 164 del 30 agosto 2022.
Ritiene il Tribunale che tale condotta abbia portata essenzialmente confessoria. L’amministrazione, cioè, ha riconosciuto in fatto il diritto azionato, rendendo superfluo l’esame del merito dei motivi di ricorso. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La definizione in rito non preclude la regolazione delle spese. Il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, ravvisandola nella sostanziale acquiescenza dell’amministrazione all’istanza ostensiva. La Regione è pertanto condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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