Canone demaniale rideterminato per legge: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 908 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni di aree demaniali marittime, le controversie aventi ad oggetto la mera determinazione dei canoni sulla base dei criteri fissati dalla normativa di settore rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quando l’amministrazione si limita ad applicare un aumento già stabilito dalla legge, senza esercizio di alcun potere discrezionale, la posizione del concessionario assume la consistenza del diritto soggettivo. Opera quindi la riserva di giurisdizione dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., che devolve al giudice ordinario ogni controversia relativa a indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti ai rapporti di concessione. Il riparto va verificato alla luce del contenuto meramente patrimoniale della contrapposizione, schematizzabile nel binomio obbligo-pretesa. La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di una concessione demaniale marittima concernente una cabina ad uso balneare privato, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Forte dei Marmi ha rideterminato il canone annuo per il 2021 in euro 2.500,00. L’incremento derivava dall’applicazione dei criteri introdotti dall’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, che aveva maggiorato di molte volte il canone sino ad allora corrisposto.
Con un’unica censura i ricorrenti deducevano l’ingiustificatezza dell’aumento e la sua contrarietà all’art. 3 Cost., per non aver differenziato le posizioni giuridiche dei diversi assegnatari. Il Comune, costituitosi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di questione attinente alla mera determinazione e al pagamento del canone, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare e dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La nota impugnata si limitava a rideterminare il canone dovuto per il 2021, richiamando espressamente la rideterminazione del canone minimo ai sensi del d.l. n. 104/2020 e della relativa legge di conversione. L’amministrazione non ha esercitato alcuna valutazione discrezionale: ha applicato un aumento già fissato dalla norma di legge, svolgendo un’attività vincolata.
Da tale qualificazione il giudice ha fatto discendere la sussistenza di un diritto soggettivo in capo ai concessionari. Ha richiamato la riserva dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., che assegna al giudice ordinario le controversie relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti ai rapporti di concessione.
Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento consolidato inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 411/2007 e ribadito dal Cons. St. n. 586 del 2009: sono devolute al giudice ordinario le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, in cui la contrapposizione si schematizza nel binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
Il Collegio ha inoltre richiamato TAR Liguria, Sez. II, n. 201 del 2018, secondo cui nelle concessioni di aree demaniali le controversie sulla mera determinazione dei canoni sulla base dei criteri di settore restano demandate al giudice ordinario, attesa la natura paritetica della decisione e l’assenza di valutazioni discrezionali sul rapporto concessorio. Applicando tali principi al caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in luogo del giudice ordinario territorialmente competente.
Il Tribunale ha infine precisato che restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo la traslatio iudicii disciplinata dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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