Omessa pronuncia e ordine di demolizione: la prova della preesistenza dell’immobile (Cons. Stato n. 10135 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si accerta con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e sussiste solo quando il punto controverso non sia stato esaminato, potendo la decisione sul motivo emergere anche implicitamente dall’impianto della pronuncia. In forza del principio devolutivo di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., il giudice d’appello decide comunque, nei limiti della domanda riproposta, sui motivi non affrontati dal giudice di prime cure. L’ordine di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio e in contrasto con lo strumento urbanistico è legittimo quando l’intervento abbia piena rilevanza costruttiva e l’assunto della preesistenza del manufatto non trovi alcun riscontro probatorio.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo agricolo impugna davanti al TAR Campania l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune, che aveva contestato la realizzazione di una platea di fondazione, di una muratura perimetrale con copertura a doppia falda e di un manufatto internamente rifinito, per un volume complessivo di circa 385 mc.
Il ricorrente sostiene che si tratti di manutenzione straordinaria di una struttura preesistente, riconducibile all’art. 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, per la quale sarebbe stata sufficiente la S.C.I.A. ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto, con conseguente applicabilità del regime dell’art. 33 e non dell’art. 31. Il TAR respinge il ricorso per difetto di riscontro probatorio e per la doverosità della demolizione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Propone appello il soccombente; il Comune non si costituisce neppure in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, per la loro sostanziale sovrapposizione. Il primo censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il secondo ripropone i motivi del ricorso introduttivo non esaminati dal TAR.
Sul piano processuale il Collegio richiama il principio per cui, non rientrando l’omessa pronuncia sui motivi nei casi tassativi di annullamento con rinvio, opera il principio devolutivo e il giudice d’appello decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi non affrontati in primo grado. Richiama inoltre l’orientamento secondo cui il vizio dell’art. 112 cod. proc. civ. va accertato sulla motivazione nel suo complesso e la decisione sul motivo può emergere anche implicitamente dall’impianto della pronuncia.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che il TAR ha illustrato, sia pure in contesto lessicale sintetico, le ragioni della decisione: ha evidenziato che le allegazioni sulla natura di manutenzione straordinaria non avevano trovato alcun riscontro probatorio, non essendo stati prodotti documenti, fotografie, aerofotogrammetrie o titolo edilizio del preteso manufatto preesistente.
Nel merito il Consiglio conferma la qualificazione dell’intervento. La consistenza delle opere — platea di fondazione, elevazione muraria, copertura e finiture interne — ne rivela la piena rilevanza costruttiva, con conseguente legittimità del provvedimento demolitorio. L’assunto della preesistenza del manufatto non è suffragato da alcun elemento probatorio, non essendo rinvenibile documentazione a sostegno di quanto ribadito in appello.
L’appello è pertanto respinto. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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