Annullamento in autotutela della sanatoria e affidamento del privato che ha dichiarato (Cons. Stato n. 10154 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che abbia reso dichiarazioni non veritiere sui presupposti per ottenere la sanatoria edilizia non può vantare alcun affidamento legittimo alla conservazione dell’opera: difetta in radice l’esigenza di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità con un interesse privato meritevole di tutela. L’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria può quindi fondarsi sulla sola non veridicità delle circostanze prospettate, senza uno specifico onere di ponderazione con l’interesse del privato. Il vizio di comunicazione di avvio del procedimento non è deducibile in termini utili quando il destinatario non indichi quali elementi avrebbe potuto apportare alla decisione. Nei provvedimenti plurimotivati la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento è idonea a sorreggerne il contenuto.

Il Fatto

Il titolare di un immobile in Pomezia aveva ottenuto, nel 2006, un permesso di costruire in sanatoria relativo a un’unità immobiliare compresa in un fabbricato realizzato con plurime difformità rispetto ai titoli edilizi originari. Nel 2007 il Comune, all’esito di una relazione di sopralluogo, ha annullato in autotutela la sanatoria e il certificato di agibilità, contestando discordanze tra quanto dichiarato nell’istanza e quanto accertato, e ha poi ingiunto la demolizione delle opere abusive. Impugnati gli atti, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. L’erede del privato ha proposto appello, deducendo vizi di partecipazione procedimentale, difetto di ponderazione dell’affidamento e assenza dei presupposti dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’eccezione preliminare di carenza di interesse, applicando il criterio della ragione più liquida, ed esamina il merito. Quanto al primo motivo, è pacifico che la comunicazione di avvio fu inviata a un indirizzo errato; il TAR aveva valorizzato l’invio al tecnico di fiducia, ma non vi è prova che questi fosse ancora incaricato. Il Consiglio di Stato non segue tuttavia l’appellante: dirimente è che la ricorrente non indichi alcun elemento utile che il dante causa avrebbe potuto apportare in sede di partecipazione. La prova richiesta dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 può ricavarsi anche dalla mancata prospettazione di alternative.

In ogni caso, la comunicazione non impedì al privato di chiedere il riesame: l’istanza fu rigettata con l’ordinanza n. 11/2008, che ingiunse la rimozione degli abusi. Essendo stato raggiunto lo scopo, ogni eventuale invalidità risulta sanata in base all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., regola distinta da quella dell’art. 21-octies richiamata con la Sez. IV n. 2754 del 2025. La censura non supera quindi il livello di finalità meramente dilatoria.

Il terzo motivo è infondato per ragioni sostanziali: l’autotutela dipese dall’accertamento che il privato aveva reso dichiarazioni non veritiere sui presupposti della sanatoria. Il Comune, ponendo a fondamento dell’atto tale accertamento, ha implicitamente negato l’esistenza di un affidamento tutelabile. La Corte richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017: la non veritiera prospettazione dei fatti rilevanti agevola l’onere motivazionale e non consente di configurare un affidamento legittimo e incolpevole.

Quanto al quarto motivo, il riferimento alla lottizzazione abusiva contenuto nella sentenza non costituisce un autonomo presupposto: è una delle plurime ragioni della relazione comunale, che elenca difformità comuni e specifiche dell’unità immobiliare. Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione basta a sorreggerne il contenuto e preclude l’accoglimento del gravame. L’appello è dunque respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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