Poteri del commissario ad acta e merito del giudice dell’ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 1015 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e non organo straordinario dell’Amministrazione: i suoi poteri si ricondurono alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo e restano assoggettati al controllo del giudice dell’ottemperanza. Ne deriva che il provvedimento commissariale non è soggetto a mero sindacato di legittimità sulla congruità della motivazione, ma richiede una condivisione estesa al merito dei suoi contenuti, in forza del combinato disposto degli artt. 114, comma 6, e 134, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. Il commissario, chiamato a concludere con provvedimento espresso un procedimento rimasto inerte, deve confrontarsi con gli esiti istruttori già acquisiti e non può fondare il diniego su rilievi generici, privi di puntuale indicazione delle carenze documentali e dell’apporto richiesto all’istante. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inadeguatezza della conclusione, sostituisce il commissario inadempiente con nuovo ausiliario.
Il Fatto
Un’associazione sportiva aveva chiesto nel 2015 il rilascio di una concessione demaniale marittima su un’area destinata a centro sportivo polifunzionale, per una durata trentennale. L’istanza era stata valutata favorevolmente, ma il procedimento non giungeva a conclusione. L’associazione proponeva ricorso avverso il silenzio, accolto con sentenza del TAR Catania; rimasta l’Amministrazione inerte, il giudice nominava un commissario ad acta.
Il commissario concludeva il procedimento con un diniego, senza preavviso di rigetto. Il TAR respingeva il reclamo e confermava la legittimità del provvedimento. L’associazione appella, censurando il difetto di contraddittorio, l’insufficienza della motivazione sul piano economico-finanziario e l’asserita incompatibilità del progetto con lo strumento urbanistico comunale.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello nei limiti precisati. Muove dalla qualificazione del commissario come ausiliario del giudice, che mutua il proprio potere dalla decisione e agisce in luogo dell’Amministrazione sotto il controllo di merito del giudice stesso. La sentenza di ottemperanza aveva imposto la conclusione espressa del procedimento senza indicare l’esito, e in tale cornice si colloca il rapporto tra i poteri demandati all’ausiliario e quelli del giudice dell’ottemperanza.
Il collegio rileva che il primo giudice aveva respinto la censura sul contraddittorio non in ragione della natura del commissario, ma ritenendo sufficiente la motivazione sul mancato aggiornamento del piano economico finanziario. Su questo punto richiama i principi elaborati dall’ANAC in materia di partenariato pubblico-privato, secondo cui le scelte dell’Amministrazione devono fondarsi su valutazioni approfondite di convenienza e fattibilità dell’iniziativa.
Tuttavia il provvedimento commissariale risulta generico e non adeguato rispetto alla richiesta di fideiussione e di predisposizione dello schema concessorio, formulata all’esito dei rapporti istruttori del 2020 e del 2022. Il commissario non indica in modo puntuale gli elementi di carenza del piano trasmesso dall’associazione, limitandosi a rilievi complessivi.
Analogo deficit riguarda l’asserita incompatibilità con il PUDM comunale: il provvedimento non convince a fronte degli esiti istruttori opposti, che avevano collocato le aree richieste in zona destinata ad attrezzature sportive e confermato tale destinazione nella nuova stesura del piano. L’accoglimento del reclamo comporta la nomina di un nuovo commissario ad acta, con termine di centottanta giorni dalla comunicazione, per la definizione espressa del procedimento.
Il compenso dell’ausiliario è posto in solido a carico delle parti, ma nei rapporti interni a esclusivo carico dell’Amministrazione rimasta inerte; le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità della questione e dell’imprevedibilità dell’esito sostanziale dell’incarico.
Nota della Redazione
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