Ottemperanza alla sentenza sul bonus Carta docente e diniego dell’astreinte (TAR Sardegna n. 1016 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento della domanda e la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: il giudice può respingerla in presenza di «altre ragioni ostative», autonome rispetto alla manifesta iniquità. Tali ragioni sussistono quando l’esecuzione richiede un procedimento complesso e seriale e il beneficio oggetto di condanna non costituisce fonte di sostentamento. La nomina del commissario ad acta assorbe, di per sé, l’esigenza di coazione indiretta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Oristano una sentenza di accoglimento che le riconosce, per quattro anni scolastici, il diritto al beneficio economico annuo di 500,00 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di 2.000,00 euro oltre rivalutazione e interessi.

Notificato il titolo esecutivo, l’amministrazione non ha adempiuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo la condanna all’esecuzione, l’astreinte e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, il ricorso è stato ritualmente notificato e il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è decorso senza alcun adempimento. La domanda di esecuzione è quindi fondata.

Il Tribunale condanna pertanto il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ai dirigenti territoriali e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.

Quanto all’astreinte, la domanda è respinta. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che ha individuato nell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. il limite autonomo delle «altre ragioni ostative», ulteriore rispetto alla manifesta iniquità. Su questa base ritiene che più ragioni giustifichino, in concreto, il diniego.

In primo luogo, l’esecuzione coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, con un procedimento articolato in più fasi; il ritardo è ricondotto alla mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta docente (conf. TAR Veneto, Sez. I, n. 1782 del 2025). In secondo luogo, il beneficio, per esiguità dell’importo e finalità di formazione continua, non è fonte di sostentamento ma mero incentivo alla crescita professionale, di impiego facoltativo (conf. TAR Lombardia – Brescia, n. 878 del 2025).

La nomina del commissario ad acta e il diniego dell’astreinte non esauriscono il contenzioso: il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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