Revoca porto d’armi e divieto detenzione per motivazione generica e istruttoria carente (TAR Puglia n. 477 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di revoca della licenza di porto di fucile e di divieto di detenzione di armi sono illegittimi quando si fondano su presupposti generici e non riscontrati. La carenza del requisito della buona condotta non può desumersi da un procedimento penale già archiviato al momento dell’adozione del provvedimento, né da un singolo controllo con persone controindicate, non provato e comunque insufficiente, se non reiterato, a fondare un giudizio negativo. Il giudice amministrativo non valuta nel merito le scelte di polizia, ma sindaca il difetto motivazionale e l’incongruità del percorso logico che dalle premesse trae le conclusioni. L’Amministrazione può riadottare i provvedimenti, ma solo all’esito di una nuova istruttoria e con motivazione completa e adeguata.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appuntato dei Carabinieri cessato dal servizio per motivi di salute, era titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata nel 2016. A seguito di una querela della moglie per appropriazione indebita di due autovetture sociali, presentata nel gennaio 2020, veniva convocato in Commissariato e invitato a consegnare il libretto e a depositare le armi presso un’armeria.
Il procedimento penale era archiviato su richiesta del Pubblico Ministero, con decreto del G.I.P. dell’11.06.2020. Nel settembre 2020 la Questura avviava il procedimento di revoca della licenza, richiamando la carenza di buona condotta per la denuncia e per un asserito controllo con persone controindicate. Il ricorrente presentava memorie, documentando l’archiviazione, e chiedeva l’accesso agli atti, senza riscontro. Nel marzo 2021 il Prefetto disponeva il divieto di detenere armi e il Questore revocava la licenza. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che i provvedimenti impugnati poggiano su presupposti generici e persino inattendibili. Il primo presupposto — la denuncia per appropriazione indebita — è smentito dal fatto che quel procedimento risultava già archiviato dall’autorità giudiziaria al momento dell’adozione degli atti.
Quanto al secondo presupposto, il controllo con persone controindicate, il TAR osserva che dagli atti non risulta che il controllo sia realmente avvenuto. Anche ove provato, un singolo episodio sarebbe insufficiente a privare il ricorrente del requisito della buona condotta: la frequentazione di soggetti pregiudicati diventa sintomo di condotta opaca solo se reiterata o se avvenuta in circostanze che dimostrino contiguità o connivenza sospetta.
Il provvedimento del Questore richiamava inoltre una presunta situazione di conflitto familiare e ulteriori querele, senza indicazione dei querelanti. Il Collegio le qualifica come contestazioni vaghe e generiche: non vi è prova di una conflittualità tale da far temere la commissione di illeciti o da turbare l’ordine pubblico, e la querela della ex moglie è ascrivibile alla non chiarita definizione dei rapporti patrimoniali seguita alla separazione.
Il TAR ribadisce i limiti del proprio sindacato: il giudice amministrativo non valuta ab intrinseco le motivazioni dei provvedimenti di polizia. Tali motivazioni devono però essere ben enunciate e argomentate; quando non lo siano, il giudice può sindacarle per difetto motivazionale o per incongruità e inadeguatezza del percorso logico. Nel caso concreto manca alcun motivo per temere un uso non corretto delle armi da parte di un ex militare che ha svolto il servizio senza rilievi.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Collegio precisa che l’Amministrazione resta nella facoltà di riadottare i provvedimenti, ma dovrà farlo mediante una nuova istruttoria e con motivazioni più complete e adeguate.
Nota della Redazione
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