Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti: commissario ad acta per il pagamento (TAR Campania n. 1733 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del titolo e ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che si costituisce solo formalmente e non dimostra l’avvenuto pagamento non ottempera al giudicato: l’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione debitrice. Il giudice nomina quindi il commissario ad acta, con il compito di allocare la somma in bilancio, espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente le risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Campania l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 24/2025, pubblicata il 16.01.2025 e notificata il 04.02.2025. Con quella decisione il giudice ordinario aveva accertato il contrasto tra l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui la norma riserva la carta docenti ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, riconoscendo il diritto anche agli insegnanti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero ad accreditare le somme sulla carta docenti.
Il titolo era passato in giudicato, come da certificato della Cancelleria del 19/05/2026. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso notificato e depositato il 03/07/2026, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.. È inoltre ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.
Nel merito il ricorso è fondato. Le statuizioni contenute nella decisione, correttamente notificata e passata in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione intimata, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997 e, in tema di onere della prova dell’adempimento, Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari a carico dell’Amministrazione inadempiente. La motivazione precisa che l’organo straordinario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non giustificano l’inottemperanza. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.