Taglio lineare prestazioni integrative alta specialità illegittimo nel piano di rientro (Cons. Stato n. 10205 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Regione sottoposta a piano di rientro non può escludere dal budget le prestazioni integrative di alta complessità richiamando i limiti di spesa della spending review, poiché l’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, come modificato dall’art. 1, comma 574, l. n. 208/2015, consente la deroga ai limiti medesimi, a maggior ragione per le prestazioni rese ai residenti. Il taglio lineare di un’intera categoria di prestazioni, disposto “a sorpresa” e senza confronto in contraddittorio, integra eccesso di potere, tanto più quando l’annualità di riferimento è ormai esaurita. L’esigenza di contenimento della spesa non giustifica la misura se non è dimostrato che l’equilibrio finanziario potesse essere assicurato con misure alternative. Il carattere meramente ripropositivo e assertivo delle censure ne determina la reiezione.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale impugnava davanti al TAR Molise il decreto del Commissario ad acta del 2022, con cui l’amministrazione aveva dato seguito a una precedente sentenza che aveva annullato il provvedimento di determinazione del budget per il 2019. La ricorrente lamentava che il nuovo decreto riproponeva le medesime limitazioni già caducate, in particolare l’esclusione dal contratto delle prestazioni integrative di alta complessità.

Il TAR, respinta l’azione di nullità e l’eccezione di improcedibilità, accoglieva il motivo sull’eccesso di potere e dettava prescrizioni conformative: ripristino della voce addizionale, determinazione in contraddittorio del budget specifico e corresponsione delle remunerazioni entro il tetto così fissato. Contro tale statuizione proponevano appello la Presidenza del Consiglio, i Ministeri economici e sanitari, il Commissario ad acta, la Conferenza Stato-Regioni e la Regione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rileva che l’appello investe l’unico profilo di accoglimento della sentenza di primo grado: la mancata previsione di un’autonoma voce di budget per le prestazioni di alta complessità a favore dei pazienti regionali. Le appellanti sostenevano che i tetti di spesa fossero stati determinati in conformità alla normativa finanziaria e che la deroga fosse circoscritta alle prestazioni rese a favore di residenti in altre Regioni.

La Sezione ritiene la censura meramente ripropositiva. Il decreto commissariale aveva già speso il medesimo argomento per giustificare l’assenza di un budget autonomo, e il TAR lo aveva confutato richiamando la precedente pronuncia della Sezione, secondo cui la deroga opera “a fortiori” per le prestazioni erogate a favore dei residenti. Manca ogni considerazione ulteriore idonea a dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata.

Quanto all’asserita prevalenza delle esigenze di equilibrio economico-finanziario sull’affidamento delle strutture accreditate, la Corte richiama ancora la propria giurisprudenza: non è dimostrato che il contenimento della spesa non potesse essere realizzato con misure alternative, in deroga ai limiti in connessione con l’acquisto di prestazioni di alta specialità, secondo il modulo già osservato negli anni precedenti. La deduzione sull’impossibilità di adottare tali misure a esercizio concluso esula dall’apparato argomentativo dell’appello.

Infine, la tesi dell’avvenuto ampliamento del tetto, con inglobamento delle prestazioni di alta specialità nei macro-budget ospedalieri, è respinta: oltre a essere distonica rispetto alle difese precedenti, essa difetta di supporto probatorio e assume contenuto meramente assertivo.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità dei temi trattati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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