Requisiti di ammissione e momento di verifica: orientamento giurisprudenziale (TAR Abruzzo n. 8 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, il requisito dell’anzianità di servizio richiesto per i medici militari deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non già alla data di inizio del corso. Tale interpretazione si fonda su un costante indirizzo giurisprudenziale, che il giudice amministrativo non intende discostarsi, e che implica la valutazione dei requisiti di partecipazione con riferimento al momento della domanda. Ne consegue che l’esclusione del candidato privo del requisito al momento della domanda è legittima, anche se allo stesso dovesse maturare successivamente, prima dell’avvio del corso. In sede cautelare, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di esclusione va respinta qualora non emerga una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso e non sussista il periculum in mora.
Il Fatto
Una dottoressa, medico militare, impugnava davanti al TAR Abruzzo l’esclusione dal Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2025-2028. L’Amministrazione, con la comunicazione impugnata, aveva motivato l’esclusione per “Anzianità di Servizio inferiore a 4 (quattro) anni”.
La ricorrente contestava l’interpretazione dell’Avviso pubblico adottata dall’Amministrazione, la quale richiedeva il possesso del requisito dell’anzianità di servizio di quattro anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anziché alla data di inizio del corso. La ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di esclusione. Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., valutando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con riferimento al primo requisito, il Collegio ha ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non apparisse assistito dai prescritti requisiti. In particolare, il Tribunale ha aderito all’interpretazione dell’Amministrazione, sostenuta anche dalla difesa dell’Ente costituito, secondo cui il requisito dell’anzianità di servizio deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Tale lettura si pone in continuità con un costante indirizzo giurisprudenziale da cui il Collegio ha dichiarato di non volersi discostare.
Quanto al periculum in mora, il TAR ne ha escluso la sussistenza, senza tuttavia offrire una motivazione specifica sulle ragioni dell’assenza del requisito, limitandosi a una declaratoria di insussistenza.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza, che respinge l’istanza incidentale, non entra nel merito della questione, che resta riservata alla decisione del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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