Esame di Stato e DSA misure compensative e griglia differenziata legittime (TAR Lombardia n. 1020 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il plenum della commissione è richiesto solo per le operazioni di carattere valutativo e non per quelle meramente preparatorie e organizzative, sicché l’assenza di un membro esterno alla prima riunione non determina l’illegittimità delle operazioni compiute. La mancata dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte di un singolo commissario non è di per sé sufficiente a invalidare la procedura, dovendo il candidato indicare quale ipotesi concreta di incompatibilità sussista e in che modo abbia inciso sulla valutazione delle sue prove. Le commissioni possono adottare griglie di valutazione differenziate per i candidati con DSA, purché il criterio matematico prescelto mantenga punteggi minimi, massimi e intermedi equivalenti a quelli degli altri candidati. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di discrezionalità tecnica resta circoscritto ai profili di irragionevolezza e illogicità ricavabili dalla motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato con DSA, impugna il provvedimento che ha disposto il mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, sostenuto al termine dell’anno scolastico 2018/2019. Chiede l’annullamento dolendosi della costituzione della commissione, della gestione delle prove e dei criteri di attribuzione dei punteggi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere. La Sezione, con ordinanza n. 1270 del 30 settembre 2019, respinge l’istanza cautelare. La causa è trattenuta in decisione all’esito dell’udienza telematica del 15 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla composizione della commissione. Dalla riunione del 17 giugno 2019 emerge che la seduta congiunta era finalizzata agli adempimenti previsti dall’art. 11 dell’O.M. n. 205 del 2019: definizione delle date dei colloqui, ordine di precedenza tra classi e candidati. Si tratta di attività preparatorie e formali, prive di rilievo valutativo, per le quali non è richiesto il plenum, come già affermato dal T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 marzo 2013, n. 329. Lo stesso art. 11, secondo comma, del resto, contempla l’ipotesi dell’assenza di un membro, imponendo al presidente solo la comunicazione all’Ufficio scolastico regionale ai fini della sostituzione.
Quanto alla mancata dichiarazione ex art. 14 dell’O.M. n. 205 del 2019, il Collegio ritiene la censura meramente formale. Il candidato che se ne dolga deve indicare quale ipotesi di incompatibilità sussista in concreto e come abbia inciso sulla valutazione delle prove. Il principio, elaborato per i concorsi nel pubblico impiego (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2009, n. 1558; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 2 agosto 2022, n. 10893; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 14 novembre 2007, n. 1882), vale a maggior ragione per l’esame di Stato, dove non si effettuano valutazioni comparative ma si accerta la preparazione individuale.
Nel merito delle misure per il DSA, la relazione istruttoria documenta l’adozione del PDP, la predisposizione di postazione con computer isolato, l’accompagnamento per la lettura dei testi ministeriali, l’uso di formulari e mappe e i tempi aggiuntivi nel limite del 30 per cento. Le censure sulla prima prova e sull’omessa attuazione delle misure compensative sono quindi infondate in punto di fatto.
Sulla griglia differenziata, il Collegio esclude la disparità di trattamento: l’eliminazione dell’indicatore sulla correttezza grammaticale è stata compensata da un criterio matematico che ha mantenuto per tutti i candidati punteggio minimo e massimo identici e punteggi intermedi equiparabili. Le valutazioni delle commissioni sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per irragionevolezza o illogicità ricavabili dalla motivazione.
Quanto alla prova orale, la relazione chiarisce che per gli studenti con DSA era prevista una modalità dedicata, con una sola busta contenente spunti di colloquio e priva di domande, in difformità dall’indicazione del verbale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.