Atti istruttori endoprocedimentali non impugnabili e restauro conservativo con rifacimento impianti (Cons. Stato n. 10224 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti istruttori endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili quando producono effetti interinali e instabili, essendo inidonei a determinare la lesione definitiva: essi devono essere contestati unitamente all’atto conclusivo del procedimento. Diventa viceversa immediatamente impugnabile l’atto endoprocedimentale che interrompa definitivamente il procedimento e sia di per sé lesivo. Ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio, il restauro e risanamento conservativo ex art. 3, lett. c), del T.U. edilizia ricomprende anche il mutamento di destinazione d’uso, purché nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio. Il rifacimento degli impianti e delle pavimentazioni non integra ristrutturazione edilizia ove quel limite sia rispettato.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune di verificare presunti illeciti urbanistici commessi dal vicino, relativi a due interventi di restauro e risanamento conservativo al piano terra e al primo piano di un immobile, oggetto di due s.c.i.a.. Ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha escluso la sussistenza di illeciti edilizi e, con motivi aggiunti, i successivi due atti di archiviazione delle verifiche sui presupposti della segnalazione.

Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, qualificando la nota degli uffici e la relazione di sopralluogo come meri atti istruttori endoprocedimentali, e ha respinto i motivi aggiunti, rilevando che le opere restavano interne all’unità immobiliare dei controinteressati, senza incidenza su volumetria o parametri urbanistici. La ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la qualificazione degli atti impugnati come endoprocedimentali, sostenendo che essi avrebbero riscontrato positivamente la legittimità delle opere segnalate, nell’esercizio del potere di verifica di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Il Collegio ritiene il mezzo infondato: gli atti recepivano accertamenti ancora in corso e solo successivamente l’amministrazione ha archiviato i procedimenti con provvedimenti quelli sì impugnabili e lesivi.

Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza (sentenza n. 8027/2025; Sez. I n. 504 del 2014): gli atti endoprocedimentali vanno impugnati subito solo se assumono natura conclusiva e provvedimentale, mentre possono essere contestati insieme all’atto definitivo quando i loro effetti restano instabili e interinali. Nel caso concreto, in ragione della struttura della fattispecie, quegli atti non solo non dovevano ma neppure potevano essere impugnati, essendo intervenuta la determinazione finale.

Con il secondo motivo l’appellante contesta la presunta minimizzazione delle irregolarità e sostiene la necessità di una nuova s.c.i.a. in variante, della delibera condominiale, dell’integrazione paesaggistica e del deposito strutturale. Il motivo è infondato: il Comune ha ordinato un’attività conformativa, eseguita mediante il deposito sismico, eliminando vizi soltanto formali. La regolarizzazione di profili formali dimostra anzi che le opere non avevano le caratteristiche dedotte.

Il terzo motivo investe la qualificazione degli interventi. Il Collegio conferma la lettura del primo giudice: la nozione di restauro include anche il mutamento di destinazione d’uso, purché nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, condizione riscontrata nel caso. L’ascensore costituisce impianto tecnologico che non altera l’edificio, riconducibile semmai alla manutenzione straordinaria; la modifica degli spazi distributivi interni non vale a integrare la ristrutturazione. Le allegazioni descrittive delle opere confermano la qualificazione del TAR.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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