Il giudicato di annullamento dell’ordinanza sindacale anti-5G spiega effetti erga omnes (TAR Sicilia n. 2610 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente che imponga a chiunque il divieto di installare impianti con tecnologia 5G sul territorio comunale ha natura di atto generale, non di fonte primaria, ed è soggetta al regime degli atti amministrativi. Il suo annullamento giurisdizionale, riguardando un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario e inscindibile, produce effetti erga omnes, non operando il limite soggettivo del giudicato di cui all’art. 2909 c.c. Il giudicato amministrativo di annullamento produce effetti demolitori, ripristinatori e conformativi; solo i casi di efficacia ultra partes sono eccezionali e ricorrono in presenza di atti plurimi inscindibili o che dispongono unitariamente verso una pluralità di destinatari. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il medesimo atto già annullato. La diffida che si limiti a richiedere documentazione, senza prevedere alcuna sanzione per l’inottemperanza, non arreca una lesione attuale e concreta ed è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 133 del 27.04.2020 con cui il Sindaco, invocando il principio di precauzione, ha vietato di sperimentare, installare e diffondere sul territorio comunale impianti con tecnologia 5G. Ha impugnato altresì le note con cui l’ente ha diffidato i gestori a trasmettere la documentazione prevista dal Regolamento Comunale n. 533 del 07.10.2019 e ha invitato ARPA Sicilia ad adeguare i pareri tecnico-previsionali, oltre al regolamento stesso in via cautelativa.
La ricorrente ha dedotto la violazione delle competenze statali in materia di campi elettromagnetici, l’incompetenza del Sindaco, la sproporzione del divieto generalizzato e il difetto di istruttoria. L’ordinanza è stata annullata con precedente decisione del medesimo Tribunale, circostanza riconosciuta dalle parti. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità del gravame avverso l’ordinanza per sopravvenuta carenza di interesse. Il richiamo è alla sentenza del medesimo Tribunale che ha annullato l’atto, e alla struttura degli effetti del giudicato amministrativo: demolitorio, ripristinatorio e conformativo. I primi due guardano al passato con effetti tendenzialmente irretrattabili; il terzo vincola la futura attività amministrativa.
Quanto all’ambito soggettivo, il giudicato amministrativo è sottoposto, in assenza di norme specifiche nel codice del processo amministrativo, alle disposizioni processualcivilistiche: opera quindi solo inter partes, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2019 e il disposto dell’art. 2909 c.c.. I casi di efficacia ultra partes sono eccezionali e si giustificano per l’inscindibilità degli effetti dell’atto: regolamenti, atti plurimi inscindibili, atti che dispongono unitariamente verso un complesso di soggetti.
Il Tribunale qualifica l’ordinanza come atto di natura generale, poiché impone a chiunque il divieto su tutto il territorio comunale. Le ordinanze extra ordinem non sono fonti primarie, avendo efficacia meramente derogatoria e non innovativa. Essendo l’atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il suo annullamento produce effetti erga omnes: non può sussistere per taluni e non per altri.
Quanto alla diffida, il Collegio esclude che determini una lesione personale, diretta e attuale. L’inottemperanza non comporta alcuna sanzione: la nota si limita a prefigurare successive attività di indagine e controlli demandati alla Polizia Municipale. Assume la forma impropria del monito rispetto a futuri atti inibitori. La ricorrente potrà far valere le proprie doglianze avverso gli eventuali atti successivi effettivamente lesivi. La questione relativa al regolamento è stata dichiarata espressamente rinunciata in memoria.
Il ricorso è quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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