Graduatorie endoprocedimentali su autocertificazioni e difetto di interesse (Cons. Stato n. 6413 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le graduatorie approvate da un’amministrazione comunale in esito a una selezione pubblica, quando siano redatte sulla base delle sole autocertificazioni rese dai partecipanti, hanno valore endoprocedimentale e non sono idonee a produrre una lesione immediata e diretta nei confronti del concorrente collocato in posizione non utile. Il rilascio dell’autorizzazione resta infatti subordinato alla verifica, da parte dell’amministrazione, dell’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso proposto avverso la graduatoria prima che tali verifiche siano compiute. La selezione volta al rilascio di una mera abilitazione commerciale al noleggio di attrezzature balneari, non accompagnata da concessione di suolo demaniale, non è integralmente soggetta alla disciplina degli appalti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023, ma ai soli principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza.

Il Fatto

Una società cooperativa, assegnataria di autorizzazioni per il noleggio di attrezzature balneari su arenili e scogliere libere nel territorio di un comune costiero, ha impugnato davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, la determinazione con cui l’ente locale aveva approvato i verbali e la graduatoria della selezione pubblica indetta per le stagioni balneari 2025/2028. La graduatoria collocava la ricorrente al terzo posto, con un punteggio inferiore a quello dei due concorrenti risultati utilmente posizionati.

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto. Il comune ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e la non applicabilità della disciplina degli appalti pubblici. La società controinteressata ha eccepito a sua volta l’inammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto riconosciuto la permanenza dell’interesse del comune alla decisione, poiché l’autorizzazione in favore della società appellata era stata rilasciata soltanto in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha poi disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello: il comune aveva censurato la pronuncia per avere il giudice di prime cure respinto la propria eccezione di difetto di interesse, essendo l’impugnativa diretta contro atti endoprocedimentali.

Nel merito, la Corte ha qualificato la selezione. Le autorizzazioni messe a gara non costituiscono concessione di beni demaniali, perché consentono solo il noleggio di attrezzature a richiesta dell’utente, senza preposizionamento delle stesse. Si tratta dunque di una mera abilitazione commerciale, alla quale non si applicano integralmente le norme sugli appalti pubblici, ma solo i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza, con richiamo alla giurisprudenza europea e amministrativa.

Il punto decisivo riguarda la natura della graduatoria. Il disciplinare imponeva l’uso esclusivo di un modello contenente autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Il comune aveva espressamente subordinato il rilascio delle autorizzazioni all’esito positivo delle verifiche sulle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Da qui la conclusione che le graduatorie avevano valore endoprocedimentale e non erano lesive.

Il giudice di appello ha inoltre rilevato che l’esame nel merito dei requisiti autodichiarati, compiuto in assenza della preventiva valutazione amministrativa, integra un non consentito sindacato su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 24, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è stato quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *