Irregolarità nei verbali elettorali e strumentalità delle forme (TAR Toscana n. 1022 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le irregolarità nella compilazione dei verbali delle operazioni elettorali costituiscono mere irregolarità e non determinano l’invalidità delle consultazioni tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità del procedimento, cioè sull’autenticità, sulla genuinità e sulla correttezza degli adempimenti. L’omessa indicazione di un dato nel verbale non ne comporta l’incertezza quando il dato è ricavabile con certezza da altre parti dello stesso verbale o dagli atti della sezione. Il numero delle schede nulle è dato di per sé neutro e non assurge a indice rivelatore di irregolarità. Il giudice amministrativo, in sede di contenzioso elettorale, valuta la sostanziale correttezza delle operazioni e non la mera perfezione formale dei verbali.
Il Fatto
Le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Volterra, svoltesi l’8 e il 9 giugno 2024 in un Comune sotto i 15000 abitanti, vedevano contrapposte due liste. La prima otteneva 2573 voti (50,20%), la seconda 2553 voti (49,80%), con uno scarto di soli 20 voti.
Proclamati il Sindaco e i consiglieri delle due liste, alcuni consiglieri della lista risultata perdente, unitamente ad altri elettori, impugnavano il verbale di proclamazione degli eletti del 10.06.2024, i verbali di alcune sezioni e la delibera consiliare di convalida. I ricorrenti deducevano una complessiva inaffidabilità delle operazioni elettorali e chiedevano l’annullamento con ripetizione del voto, ovvero la correzione dei risultati. Si costituiva il Comune di Volterra.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina le singole censure rivolte ai verbali delle sezioni, qualificate dai ricorrenti come sintomatiche di gravi irregolarità. Per la sezione n. 3, l’omessa scelta tra le voci “corrisponde” e “non corrisponde” non impedisce di desumere la corrispondenza, atteso che il paragrafo sui motivi di mancata corrispondenza risulta barrato e che il totale delle schede autenticate è ricavabile dalla somma dei gruppi firmati dagli scrutatori.
Quanto alle sezioni n. 4 e n. 13, la mancata indicazione del numero delle schede consegnate non genera incertezza, perché il dato si desume dal numero delle schede autenticate e da quelle avanzate. Per la sezione n. 5, il numero di 700 indicato sull’involucro esterno non corrisponde alle schede effettivamente presenti, pari a 699, e le due schede in sostituzione di quelle deteriorate risultano tracciate nel verbale: non vi è alcuna scheda smarrita.
Con riferimento alla sezione n. 9, il numero delle schede autenticate non utilizzate si giustifica alla luce delle schede scrutinate, e l’indicazione dei votanti in numero pari agli autenticati è ascrivibile a un errore di compilazione che non rende incerto l’esito. La dedotta mancanza di firme è smentita dall’apposizione delle stesse nel bandone laterale; in ogni caso, l’omissione degrada a mera irregolarità in applicazione del principio di strumentalità delle forme, richiamato con il precedente C.d.S. n. 110 del 7 gennaio 2022.
Per la sezione n. 10, il tracciamento delle schede autenticate in corso d’opera e di quella sostitutiva esclude la “scomparsa” di una scheda autenticata, mentre le cancellature, non ravvisate dal Collegio, non sarebbero comunque indice di irregolarità. Quanto alla censura sull’elevato numero di schede nulle, il dato è neutro e non costituisce indice rivelatore di irregolarità.
Il ricorso, in definitiva, si traduce in una “caccia all’errore” nei verbali: si tratta, al più, di mere irregolarità di compilazione che non inficiano la sostanziale correttezza dei verbali. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, e nessuna statuizione verso i soggetti non costituiti.
Nota della Redazione
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