Abbattimento del bestiame come extrema ratio e proporzionalità del blocco sanitario (TAR Sicilia n. 2837 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di identificazione e registrazione degli animali, l’ordine di abbattimento del bestiame adottato a fronte di sostituzione di animali o alterazione dell’identificazione non risponde ad automatismi applicativi. La finalità precauzionale, volta a interrompere all’origine le possibili catene infettive, si contempera con il principio di proporzionalità: la misura ablativa costituisce extrema ratio e va disposta solo quando misure meno incisive non siano idonee a garantire un’adeguata tutela della salute umana e non consentano di preservare il benessere animale. L’Amministrazione deve sorreggere la scelta con un’istruttoria rigorosa e una motivazione rafforzata, dando conto dell’attualità del rischio epidemiologico. Restano invece proporzionate, e non richiedono l’accertamento dell’elemento soggettivo, le misure del blocco ufficiale e della revoca del codice aziendale, che operano sul piano sanzionatorio-esecutivo e di ripristino dell’interesse pubblico leso.
Il Fatto
Una società titolare di un allevamento bovino impugna l’ordinanza con cui l’A.S.P. territoriale ha disposto il blocco totale delle movimentazioni dei capi, l’abbattimento senza indennizzo dell’intero bestiame e la revoca del codice aziendale. Il provvedimento muove dal rinvenimento, presso un macello, di un bolo endoruminale non corrispondente all’animale macellato; il sopralluogo presso l’allevamento conferma l’incrocio dei dispositivi tra due bovini, sì che nessuno dei due risulta tracciabile.
L’Azienda ritiene perciò configurabile o una sostituzione di animali o un’alterazione dell’identificazione e adotta le misure previste dal D.M. 2 maggio 2024. La ricorrente deduce l’erronea applicazione della disciplina, l’assenza di rischio per la salute e il carattere sproporzionato dell’abbattimento totale. Resiste l’A.S.P.; si costituisce anche l’Assessorato regionale della Salute, eccependo il difetto di legittimazione passiva. Con ordinanza cautelare n. 125 dell’11 aprile 2025 la tutela è accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale della Salute, con estromissione dal giudizio, essendo il provvedimento adottato da altra Amministrazione. Passa poi al merito, richiamando il quadro normativo: l’art. 138, paragrafo 2, lett. k), del Reg. UE n. 625/2017, che consente macellazione o abbattimento solo se misura più appropriata per la tutela della sanità umana e del benessere animale; l’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 27/2021, che impone provvedimenti proporzionati al rischio effettivo; l’art. 15, lett. d), del d. lgs. n. 134/2022 sul sequestro degli animali non identificati.
Il punto centrale è il par. 4.4.7, punto 2, del D.M. 2 maggio 2024, che prevede revoca del codice, blocco e abbattimento in caso di sostituzione o alterazione dell’identificazione. Richiamando la propria sentenza n. 1446 del 2 maggio 2023, il TAR legge la norma in chiave non automatica: la finalità precauzionale si contempera con la proporzionalità e la misura ablativa diventa extrema ratio, praticabile solo quando le misure meno incisive non bastino. Soccorrono anche i precedenti citati: TAR Catania n. 1405 del 2025, sulla necessità di evitare automatismi, e Cons. Stato n. 2094 del 2013, sull’apparato motivazionale rigoroso.
Nel caso concreto la ricorrente ha documentato che i capi sono indenni da BRC, LEB e TBC secondo accertamenti del 13 dicembre 2024. L’A.S.P. non ha contestato tali esiti né ha dimostrato la successiva insorgenza di un pericolo per la salute umana o il benessere animale. L’ordinanza, priva di adeguata motivazione sull’abbattimento totale, viola dunque il principio di proporzionalità e va annullata in parte qua.
Quanto alle restanti misure, il Collegio le ritiene proporzionate al fine di contrasto del rischio epidemiologico. Il par. 4.4.7 non richiede l’elemento soggettivo per la revoca del codice, trattandosi di provvedimento sanzionatorio-esecutivo con funzione di ripristino e general-preventiva, secondo l’insegnamento di TAR Napoli n. 173 del 2025 e di CGARS n. 1116 del 2020. La tesi dello scambio accidentale delle marche, oltre a essere ipotetica, evidenzia comunque un elemento di negligenza nel monitoraggio degli animali.
Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento dell’ordine di abbattimento del bestiame e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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