Rating di legalità e condanna non definitiva: rileva la dissociazione (Cons. Stato n. 10240 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del rating di legalità fondato su una sentenza penale di condanna non definitiva non può prescindere dalla valutazione della deroga prevista dall’art. 2, comma 5, lett. e), del Regolamento AGCM. La causa ostativa dell’art. 2, comma 2, lett. c) è superabile quando l’impresa dimostri completa ed effettiva dissociazione dalla condotta dei soggetti apicali cessati dalla carica nell’anno precedente la richiesta. Il limite quinquennale dell’art. 2, comma 4, lett. b) opera solo in presenza di sentenze passate in giudicato e non si applica alla condanna ancora sub iudice. L’Amministrazione deve quindi riesercitare il potere, verificando in concreto l’idoneità delle misure di self cleaning adottate.

Il Fatto

La società appellante aveva conseguito il rating di legalità nel 2019 con tre stelle. Nel 2021 presenta istanza di rinnovo e comunica all’AGCM l’esistenza di una sentenza del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2019, con cui era stata accertata la responsabilità della società per illeciti amministrativi dipendenti da reato ex d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di truffa aggravata ascritto all’ex direttore generale, cessato dalla carica nel 2011.

La società rappresenta di aver proposto appello avverso la condanna e di essersi dissociata dalle condotte, adottando una serie di misure: sostituzione dell’amministratore delegato, nuovo consiglio di amministrazione e statuto, rimodulazione delle deleghe, aggiornamento del modello organizzativo e nuovo codice etico. L’Autorità, dopo il preavviso di rigetto, nega il rinnovo ritenendo ostativa la pronuncia penale anche non definitiva. Il TAR Lazio rigetta il ricorso e la società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo e li ritiene fondati. Il nodo è il rapporto tra la causa ostativa dell’art. 2, comma 2, lett. c), del Regolamento e la deroga dell’art. 2, comma 5, lett. e), che consente di ottenere il rating quando l’impresa dimostri completa ed effettiva dissociazione dalla condotta dei soggetti apicali cessati dalla carica nell’anno precedente la richiesta.

L’AGCM aveva fondato il diniego sull’esistenza di una sentenza penale non definitiva, ma aveva escluso rilievo alla dissociazione sul presupposto che questa potesse operare solo decorsi cinque anni dal giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. b). I giudici di Palazzo Spada ribaltano questa lettura. Il comma 4 disciplina i presupposti del rilascio del rating in presenza di sentenze passate in giudicato: circostanza che nella specie non ricorre, poiché la condanna è ancora sub iudice.

La deroga del comma 5, lett. e), opera dunque autonomamente rispetto alla definitività della pronuncia e va applicata anche quando la condanna non sia ancora irrevocabile. La Corte condivide l’interpretazione dell’appellante, secondo cui la disposizione non contiene alcun avverbio “soltanto” riferito al decorso quinquennale, e riconosce che proprio la ratio della norma è premiare l’adozione di efficaci misure di self cleaning.

Accolto l’appello, il provvedimento di diniego è annullato. Ne deriva l’obbligo per l’AGCM di riesercitare il proprio potere sull’istanza di rinnovo, nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla sentenza, restando ferma la verifica dell’idoneità delle misure di dissociazione concretamente adottate. Le ulteriori doglianze restano assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida richiamato dalla Corte. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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