Pesatura delle posizioni organizzative e giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1025 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il dipendente contesta la fascia retributiva assegnata alla propria posizione organizzativa non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti di pesatura, che parametrano l’indennità di posizione e la retribuzione di risultato del responsabile, non sono atti di macro-organizzazione: la discrezionalità organizzativa è già esercitata con le deliberazioni che ripartiscono strutture, materie e funzioni. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la pretesa assume la consistenza del diritto soggettivo a una retribuzione adeguata e proporzionata alle responsabilità e alle funzioni svolte, con devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che può verificare in via incidentale la legittimità degli atti generali presupposti e disapplicarli se illegittimi.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente della Regione Liguria, impugna davanti al TAR i decreti del Segretario Generale con cui è stato definito l’assetto complessivo delle posizioni organizzative della Giunta regionale, la delibera di presa d’atto e i successivi atti di conferma. Oggetto della censura è l’inserimento della posizione organizzativa cui è preposta, denominata “Comunicazione e URP”, nella quarta fascia retributiva.
Con più motivi aggiunti la ricorrente estende l’impugnazione agli atti di pesatura e di attribuzione dell’incarico, chiedendo l’accertamento della disparità di trattamento rispetto ad altre posizioni ritenute di minore complessità e rilevanza strategica, oltre a una nuova valutazione della fascia. La Regione eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e richiama l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle in cui vengano in questione atti amministrativi presupposti.
La giurisdizione ordinaria può essere esclusa solo quando la controversia investa direttamente un atto della procedura concorsuale o un atto di macro-organizzazione, che fissi le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici. Il Tribunale richiama sul punto Cass. civ., sez. un., n. 24877 del 2017, secondo cui rileva lo scopo esclusivamente pubblicistico dell’atto e non la mera incidenza sullo status di una categoria di dipendenti.
Nel caso concreto gli atti impugnati non sono qualificabili come atti di macro-organizzazione. La discrezionalità organizzativa è stata già esercitata dalla Regione con le deliberazioni che hanno ripartito le strutture e assegnato materie e funzioni, e tali atti fungono da parametri della c.d. pesatura. Il Collegio richiama TAR Campania, sez. V, n. 6448 del 2022, TAR Lazio, sez. II-bis, n. 1730 del 2021 e TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 521 del 2022.
La pretesa azionata attiene piuttosto alla corretta pesatura della posizione in termini di indennità di posizione e retribuzione di risultato. Viene quindi in rilievo una situazione di diritto soggettivo connessa al rapporto di lavoro, con applicazione del principio per cui il giudice ordinario può verificare in via incidentale la legittimità degli atti generali presupposti e disapplicarli (Cass. civ., sez. un., n. 17123 del 2019).
Anche la dedotta disparità di pesatura rispetto ad altre posizioni conferma la consistenza della posizione giuridica azionata: un diritto soggettivo a una retribuzione adeguata e proporzionata alle responsabilità e alle funzioni svolte, non un interesse legittimo a contestare l’esercizio di poteri autoritativi. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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