Passo carrabile preesistente e obbligo di regolarizzazione secondo il nuovo codice della (TAR Calabria n. 1025 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nuovo codice della strada ha introdotto un obbligo generale di sottoposizione di ciascun accesso carraio, ancorché preesistente e già munito di autorizzazione, a un nuovo atto di assenso amministrativo che ne certifichi la conformità alle regole del 1992. Il diniego di regolarizzazione di un passo carraio esistente non costituisce revoca della precedente autorizzazione, ma esercizio del potere di verifica imposto dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. La materia della pubblica incolumità è esclusa dal campo di applicazione del silenzio assenso e non soggiace alla sanzione di inefficacia del provvedimento tardivo. Non sussiste alcun affidamento tutelabile al mantenimento dell’accesso, risultando recessivo rispetto all’esigenza preminente di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile commerciale nel Comune di Falconara Albanese, aveva ottenuto nel 1989 dall’Anas il nulla osta all’istituzione di un accesso carraio sulla strada statale tirrenica inferiore. Nel 2018 l’Anas, rilevata l’assenza di regolare autorizzazione, invitava la proprietaria a regolarizzare la posizione; quest’ultima presentava istanza di rinnovo, seguita dal versamento degli oneri richiesti.
Con preavviso di rigetto del 25 novembre 2020 e poi con provvedimento del 20 luglio 2022, l’Anas negava la regolarizzazione e disponeva la definitiva chiusura dell’accesso. La ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Calabria, deducendo la tardività del diniego, la conclusione positiva del procedimento, la mancata comunicazione di avvio, il contrasto con il proprio operato precedente, la violazione dell’affidamento e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per tardività, essendo il ricorso infondato nel merito. Sul primo motivo, la nota del 20 febbraio 2019 non chiude affatto il procedimento: l’Anas si limita a dare atto dell’istanza e a chiedere la prova dell’avvenuto pagamento degli oneri, in funzione dell’avvio dell’istruttoria. L’atto ha quindi natura meramente endoprocedimentale.
Quanto alla pretesa tardività del diniego, il procedimento attiene alla pubblica incolumità: ai sensi dell’art. 20, comma 5, legge n. 241/1990 è escluso dal campo di applicazione del silenzio assenso e non soggiace alla sanzione di inefficacia dell’art. 2, comma 8-bis.
Il nucleo argomentativo riguarda la qualificazione dell’atto impugnato. Richiamando Cons. Stato, V, n. 11432 del 2022, il TAR osserva che l’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 impone la regolarizzazione degli accessi preesistenti in conformità alle nuove prescrizioni. L’amministrazione non ha dunque adottato un provvedimento di secondo grado, ma ha verificato, su istanza della proprietaria, la conformità del passo carraio alle regole del 1992. Ne deriva l’infondatezza della tesi della revoca implicita e del conseguente obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.
Cadono anche le censure di actus contra actum proprium e di violazione dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992: la fattispecie è regolata dall’art. 22, comma 2, e il richiamo alla revoca appare improprio. Quanto all’affidamento, il Collegio esclude che sia tutelabile, richiamando Cons. Stato, V, n. 11432 del 2022 e TAR Basilicata n. 935 del 2016: la protezione dell’affidamento è comunque recessiva rispetto all’esigenza preminente di sicurezza della circolazione.
Il diniego resiste infine alla censura di difetto di motivazione: l’Anas ha escluso l’indispensabilità dell’accesso, documentando l’esistenza di una rampa interna che consente di raggiungere il piazzale dal lato della strada comunale, e ha dedotto la pericolosità del mantenimento dell’accesso sulla statale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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