Nesso causale e sindacato sul parere del comitato di verifica (Cons. Stato n. 10281 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi sanitari intervenuti in precedenza e accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità. Esso è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza della motivazione per inattendibilità metodologica delle conclusioni, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale. L’amministrazione è tenuta a una verifica estrinseca di completezza e regolarità dell’iter valutativo e può solo chiedere un riesame del parere, non attivare una nuova valutazione di merito tecnico. Ne consegue che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è dovuto nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, stante il carattere obbligatorio e vincolante del parere.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Aeronautica militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità tiroidea da cui è affetto, con concessione dell’equo indennizzo. La commissione medica ospedaliera ha ascritto la patologia alla sesta categoria, ma il comitato di verifica ha espresso parere negativo, recepito con decreto del Ministro. Il militare ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, sostenendo che la malattia, manifestatasi nel novembre 2002, sarebbe stata cagionata dalla missione svolta nei Balcani da gennaio ad aprile dello stesso anno, in zone interessate da bombardamenti con proiettili all’uranio impoverito.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non assolto l’onere probatorio sul rapporto di connessione tra servizio e patologia ed escludendo vizi procedimentali. Il militare ha proposto appello, censurando la valutazione del nesso causale e l’omesso invio del preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato ha disposto verificazione medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 e dalla giurisprudenza sul parere del comitato di verifica, che rappresenta il momento di sintesi dei giudizi sanitari precedenti. La valutazione è connotata da discrezionalità tecnica e sottratta al sindacato di merito, salvo vizi del procedimento, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti.
Nel caso concreto, la verificazione ha escluso il nesso causale tra la missione e il morbo di Basedow. Il verificatore ha valorizzato il ridotto numero di mesi di servizio in teatro operativo, incompatibile con l’insorgenza di una patologia tiroidea multinodulare presumibilmente già presente; la specificità della patologia tiroidea, in assenza di altre disfunzioni organiche riconducibili alla tossicità da uranio impoverito; la transitorietà del quadro clinico, con funzione tiroidea tornata nella norma. La Corte condivide tali esiti per l’approfondita istruttoria e l’articolata motivazione.
Anche prescindendo dalla verificazione, il Collegio applica i rigorosi principi in materia di patologie riferibili all’esposizione all’uranio impoverito, richiamando Cons. Stato, sez. I, parere n. 291 del 2024 e sez. II, n. 845 del 2024. Rilevano le funzioni svolte in concreto, la mancata prova dell’uso di munizionamento arricchito, l’esigua durata della missione e il tempo di insorgenza della patologia. L’assenza del nesso causale comporta il disconoscimento della pretesa sostanziale.
Non muta l’esito la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha riconosciuto al militare lo status di vittima del dovere. Il documento è stato depositato tardivamente, in violazione del termine dell’art. 73 c.p.a., e resta inutilizzabile a garanzia del contraddittorio. Nel merito, quel riconoscimento discende da presupposti in parte diversi e non vi sono ragioni per discostarsi dall’istruttoria espletata.
Quanto al secondo motivo, il preavviso di rigetto non è applicabile, perché il parere del comitato è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione, che può solo chiedere un riesame. Nella specie il comitato si era già espresso in sede di riesame, sicché il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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