Nessuna colpa della Prefettura per l’interdittiva antimafia poi annullata (TAR Sicilia n. 596 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un’interdittiva antimafia non determina automaticamente la responsabilità aquiliana della Pubblica amministrazione, né consente di presumerne la colpa. La responsabilità da esercizio illegittimo dell’attività provvedimentale richiede la prova congiunta del fatto illecito, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa, da valutarsi alla stregua del grado di chiarezza della normativa, della complessità del fatto e dell’ampiezza della discrezionalità riconosciuta all’autorità. In materia di prevenzione del fenomeno mafioso l’Autorità prefettizia dispone di un ampio spettro di apprezzamento e opera su un quadro indiziario probabilistico; ne consegue che negligenza e imperizia non si configurano quando il provvedimento, al momento dell’adozione, si fondava su plurimi e circostanziati fattori indizianti e l’annullamento sia sopraggiunto per effetto di una pronuncia successiva, mai confluita nell’istruttoria. Un quadro indiziario complesso e l’esito alterno delle fasi cautelare e di merito costituiscono sintomo significativo della complessità della vicenda e dell’errore scusabile.
Il Fatto
L’impresa individuale della ricorrente, attiva nel settore agricolo e concessionaria di terreni demaniali e lotti pascolivi, veniva ammessa a due misure di sostegno del PSR Sicilia 2014-2020: la sottomisura 6.1 per l’avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori, con premio di 40.000,00 euro, e la sottomisura 6.4.a per la diversificazione dell’attività agricola, con contributo di 183.173,99 euro.
Con provvedimento dell’8 settembre 2021 il Prefetto di Messina adottava un’interdittiva antimafia, valorizzando il profilo del coniuge della ricorrente, più volte sottoposto a misure di prevenzione e con frequentazioni controindicate, nonché gli elementi indicativi di una interferenza del medesimo nella gestione dell’impresa. Seguivano la revoca dei contratti di pascolo, degli attestati di immissione e dei contributi, con richiesta di restituzione delle somme percepite. I ricorsi avverso l’interdittiva e i provvedimenti derivati venivano riuniti e accolti dalla IV sezione di questo TAR con sentenza n. 2030 del 26 giugno 2023, passata in giudicato, che annullava l’interdittiva sulla base di una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza sopravvenuta. Con il ricorso in esame la ricorrente domandava il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in 122.663,76 euro, e del danno all’immagine, deducendo la colpa grave dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal paradigma della responsabilità da fatto illecito, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7, e ribadisce che la responsabilità aquiliana dell’amministrazione non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento. Occorre la prova che dalla condotta colpevole sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio riferibile al provvedimento lesivo del bene della vita.
Quanto all’elemento soggettivo, la colpa si individua nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, oppure in negligenza, omissioni o errori interpretativi non scusabili. Il giudice richiama Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5076 e Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 601, per affermare che la responsabilità va esclusa in presenza di errore scusabile per contrasti giurisprudenziali, incertezza normativa o complessità del fatto. Il vaglio investe anche la natura della regola violata: dove il canone di condotta assegna all’autorità un elevato grado di discrezionalità, la colpa si configura solo in caso di palese spregio delle regole di correttezza e proporzionalità.
Applicando tali coordinate alle misure antimafia, il TAR valorizza l’ampio spettro di discrezionalità del Prefetto, il carattere preventivo e cautelativo del provvedimento e la complessità delle valutazioni probabilistiche, richiamando Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2019 n. 3799 e 6 marzo 2018 n. 1409. Nel caso concreto il compendio indiziario — numerose misure di prevenzione a carico del coniuge, assidue frequentazioni con soggetti controindicati, elementi di co-gestione dell’azienda — era idoneo a sostenere il giudizio prognostico al momento dell’adozione, nel settembre 2021.
Il Collegio sottolinea che l’annullamento in sede di merito si è fondato su un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 26 ottobre 2022, successiva di oltre un anno all’interdittiva e mai confluita nella pertinente istruttoria. Quanto all’omessa valutazione della cessazione della convivenza tra i coniugi, il TAR osserva che sul punto è mancato un espresso accertamento giudiziale di difetto di istruttoria o travisamento e che la scelta del Prefetto non appare abnorme o irrazionale in chiave preventiva. L’esito alterno delle fasi cautelare e di merito conferma la complessità della vicenda.
Conclusivamente, l’elemento soggettivo della colpa non è configurabile, sia per la complessità dei fatti e della normativa sui presupposti delle interdittive, sia per l’anteriorità dell’interdittiva rispetto alla pronuncia giurisdizionale su cui si è basato l’annullamento. La domanda risarcitoria è pertanto rigettata, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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