Revoca del nulla osta per difetto di istruttoria e motivazione contraddittoria (TAR Lazio n. 1029 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che avvia il procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato contestando specifiche carenze documentali è tenuta a esaminare le osservazioni e le integrazioni documentali prodotte dall’interessato nel termine assegnato. Ove tale documentazione sia rilevante perché relativa proprio alle carenze contestate, sorge l’obbligo di valutarla e di dare conto nella motivazione del provvedimento conclusivo delle ragioni della sua rilevanza o irrilevanza. L’omessa considerazione integra difetto di istruttoria e di motivazione e determina l’annullamento del provvedimento. È inoltre contraddittoria la motivazione che affermi contestualmente la mancata produzione delle osservazioni e la loro irrilevanza. Le ragioni integrative esposte dall’amministrazione solo in giudizio non possono supplire al deficit motivazionale, non essendo ammessa l’integrazione postuma della motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale in attività agricola, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione domanda di rilascio di nulla osta per lavoro subordinato stagionale in favore di sette lavoratori extracomunitari. Nell’ottobre 2024 i nulla osta venivano rilasciati e trasmessi all’autorità diplomatica per il rilascio dei visti.

Nel gennaio 2025 lo Sportello comunicava l’avvio del procedimento di revoca, contestando la mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa o della ricevuta di presentazione della relativa richiesta al Comune, nonché l’obsolescenza della visura camerale allegata. La ricorrente trasmetteva via PEC, nel termine assegnato, la visura aggiornata e la richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa munita di protocollo comunale. L’amministrazione disponeva comunque la revoca dei sette nulla osta, riproducendo la motivazione della comunicazione di avvio. Il ricorso veniva proposto per l’annullamento dei sette provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ammissibilità: il ricorso cumulativo avverso sette provvedimenti è ammissibile, poiché gli stessi sono formalmente distinti ma emanati nell’ambito del medesimo procedimento, recano identica motivazione e non emerge alcun conflitto di interesse.

Nel merito, il Tribunale conferma le considerazioni poste a fondamento dell’ordinanza cautelare — peraltro non eseguita dall’amministrazione e non impugnata — e rileva che l’amministrazione non ha tenuto conto delle osservazioni e dell’integrazione documentale trasmesse nel termine concesso con la comunicazione di avvio. In tale ambito erano state prodotte sia la visura aggiornata dell’impresa, sia la richiesta di idoneità alloggiativa munita di protocollo comunale.

L’introduzione di tale documentazione, rilevante perché relativa alle carenze contestate e poste a fondamento dell’avvio del procedimento, ha determinato in capo all’amministrazione l’obbligo di esaminarla, valutarne la rilevanza e darne conto nella motivazione del provvedimento conclusivo. Tale attività è stata del tutto omessa: i provvedimenti risultano pertanto affetti da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Collegio censura inoltre la motivazione “duplice” dei provvedimenti, che recano contestualmente sia l’affermazione della mancata produzione delle osservazioni endoprocedimentali, sia quella della loro irrilevanza: contraddizione che ne compromette la tenuta argomentativa.

Non possono infine rilevare le ulteriori ragioni di revoca esposte dall’amministrazione solo nella relazione depositata in giudizio, poiché non è ammessa l’integrazione della motivazione in corso di causa; deduzioni, peraltro, puntualmente contestate dalla difesa della ricorrente. I provvedimenti sono quindi annullati, con regressione del procedimento alla fase successiva alla presentazione delle osservazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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