Condono edilizio in area vincolata: no sanatoria per aumento di volume (Cons. Stato n. 9704 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, solo quando, oltre alle ulteriori condizioni, costituiscano opere minori senza aumento di volume e superficie. Un abuso che comporta nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non è suscettibile di condono. La disciplina eccezionale della sanatoria non tollera estensione analogica. In presenza di vincolo, ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede autorizzazione paesaggistica e la valutazione delle opere va condotta in modo globale, non atomistico.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il diniego di sanatoria di un’opera edilizia abusiva, adottato dal Comune con provvedimento notificato nel marzo 2019 nell’ambito di una procedura di condono. Il diniego si fonda sulla sussistenza del vincolo paesaggistico, apposto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, e sulla difformità delle stesse rispetto allo strumento urbanistico generale vigente.
Il TAR Lazio, con sentenza breve, ha respinto l’impugnazione proposta dall’istante. Questa ha interposto appello, deducendo violazione della disciplina del terzo condono e della normativa regionale, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e difetto di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare l’istanza di rinvio della discussione, escludendone i presupposti. Richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il Collegio osserva che il rinvio è ammesso solo per situazioni eccezionali, incidenti sul diritto di difesa. Il giudizio parallelo evocato dall’appellante riguarda una procedura di sanatoria ordinaria, distinta da quella eccezionale di condono oggetto di causa e fondata su presupposti autonomi: il suo esito non incide in modo diretto sugli atti impugnati.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. Il diniego si basa sul vincolo paesaggistico anteriore alle opere e sulla difformità rispetto allo strumento urbanistico. Trova quindi applicazione l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate in aree vincolate in difformità dagli strumenti urbanistici. Il Collegio richiama la lettura consolidata della lett. d) del comma 27: le opere in area vincolata sono sanabili solo se anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, assistite dal previo parere dell’Autorità preposta e, soprattutto, se costituiscono opere minori senza aumento di volume e superficie, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Nel caso concreto è pacifica, e ammessa dalla stessa istante, la consistenza dell’incremento volumetrico, emergente dalla domanda di condono. Da qui l’applicazione del principio secondo cui un abuso che realizza nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non può essere sanato, in linea con il precedente della Sez. VII n. 6392 del 2025.
Il Collegio ribadisce inoltre che, in presenza di vincolo, ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, a pena di sanzione demolitoria, e che la valutazione delle opere va condotta in modo globale, non atomistico, perché la lettura frazionata non consente di cogliere la portata dell’operazione in ambito vincolato. Richiama infine l’orientamento che esclude l’estensione analogica di una disciplina eccezionale come quella del condono, citando la Sez. VI n. 10697 del 2023.
Tali principi assumono rilievo assorbente rispetto a entrambi i motivi di appello, sia quanto alla compatibilità con la disciplina del vincolo, sia quanto alla consistenza degli abusi, che emerge dagli atti e dalla stessa istanza di condono. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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