Acquisizione sanante e vizi dell’ordine di demolizione non impugnato (Cons. Stato n. 10312 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e di occupazione dell’area sono consequenziali e connessi all’atto che ingiunge la demolizione. Essi non sono autonomamente impugnabili per ragioni legate alla natura abusiva delle opere, in mancanza di impugnazione dell’ordinanza di demolizione o in presenza di impugnazione tardiva della stessa. Consolidatosi l’effetto dell’ordine di demolizione, l’atto di acquisizione è impugnabile solo per vizi propri. La mancata ottemperanza integra un illecito amministrativo omissivo propter rem distinto dall’abuso edilizio e impone l’emanazione dell’atto di acquisizione, salvo l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 o la non imputabilità dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine fissato con l’ordinanza.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Campania l’ordinanza comunale di accertamento dell’inottemperanza ad un precedente ordine di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, unitamente al provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Deducvano che l’acquisizione era stata disposta in violazione di un precedente giudicato del Consiglio di Stato, all’esito di una vicenda segnata da plurime istanze di condono e da alterne vicende giurisdizionali.

Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso. In pendenza di appello il Comune notificava un nuovo provvedimento di immissione in possesso dell’immobile; l’istanza di inibitoria proposta in appello veniva respinta. La causa giungeva così alla decisione della Sezione Settima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda processuale e rileva che il precedente arresto del Consiglio di Stato aveva sì definito la complessa successione di condoni e ricorsi, ma aveva accolto l’appello delle parti private solo con riferimento al provvedimento inibitorio dell’attività commerciale, confermando la legittimità delle ordinanze di demolizione e dei dinieghi di condono.

Su questa base il Comune aveva poi adottato la nuova ordinanza di demolizione, rimasta non impugnata. Da qui il principio applicato: per la pacifica giurisprudenza amministrativa, richiamata nella specie, gli atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione sono consequenziali all’ordine di demolizione e non sono autonomamente impugnabili per i profili attinenti all’abusività delle opere. La Corte richiama anche l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, che ha enucleato i principi sul regime sanzionatorio e repressivo degli illeciti edilizi, tra cui la natura dichiarativa dell’atto di acquisizione e la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino.

Ne consegue che, per far valere l’illegittimità dell’ordine di demolizione o la pretesa violazione del giudicato, gli appellanti avrebbero dovuto impugnare quell’ordinanza. Correttamente il TAR aveva quindi qualificato come inammissibili i motivi che investivano vizi riferibili all’atto presupposto e non all’atto di acquisizione.

Quanto alla mancata notifica dell’atto alla società affittuaria dei beni aziendali e al custode giudiziario della procedura esecutiva, il Collegio conferma la superfluità della doglianza: la questione, oltre a non essere rilevante ai fini di causa, avrebbe potuto essere dedotta dal soggetto direttamente interessato e non dai ricorrenti, la cui posizione non risulta lesa dall’omissione.

È infine inammissibile la censura proposta solo in appello avverso il provvedimento di acquisizione emanato ex novo dal Comune, che avrebbe dovuto essere ritualmente impugnato. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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