Perdite su crediti, costi black list e sanzioni: obbligo di pronuncia del giudice tributario (Cass. 10314/2026)
Con la sentenza n. 10314 del 20 aprile 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha deciso una complessa controversia riguardante perdite su crediti, operazioni con un fondo residente in un territorio a fiscalità privilegiata e relative sanzioni. La pronuncia ribadisce i requisiti probatori delle componenti negative e censura l’omessa decisione sui motivi sanzionatori.
Questione esaminata
Per l’anno 2007 l’Agenzia delle entrate aveva rettificato l’IRES del consolidato Unicredit–FinecoBank. Le contestazioni riguardavano perdite su crediti contabilizzate in un esercizio diverso, la cancellazione di un credito ritenuto privo di elementi certi e precisi e costi sostenuti verso un fondo delle Isole Vergini Britanniche, per i quali non risultavano dimostrate né l’effettiva attività commerciale del soggetto estero né la convenienza economica delle operazioni.
La controversia investiva inoltre le sanzioni per dichiarazione infedele e gli effetti delle successive modifiche alla disciplina dei costi “black list”.
Principio affermato
Le perdite su crediti sono deducibili nell’esercizio in cui emergono elementi certi e precisi dell’irrecuperabilità. Il contribuente non può scegliere liberamente l’anno più conveniente: le regole di competenza sono inderogabili, anche quando lo spostamento temporale non produca un danno erariale.
La rinuncia o transazione sul credito può generare una perdita deducibile se risponde a una ragionevole scelta imprenditoriale, ma occorre dimostrarne le condizioni oggettive. Per le operazioni con soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, documenti formali come atto costitutivo, iscrizione e bilancio non provano da soli l’effettività dell’attività commerciale.
Quando una domanda o un motivo rimasto assorbito in primo grado viene riproposto in appello, il giudice deve pronunciarsi. Un generico richiamo all’assorbimento, privo di esame della questione sanzionatoria, integra omessa pronuncia.
Motivazione della Cassazione
Sulle perdite, la Corte ha confermato che la modesta entità del credito non implica una maggiore probabilità di recupero e che la certezza dell’irrecuperabilità deve essere collocata nell’esercizio corretto. Nel caso del credito cancellato dopo un giudizio civile, il giudice di merito aveva ragionevolmente escluso una situazione di difficile esazione: l’inesistenza del credito era stata accertata anche in conseguenza della mancata comparizione del rappresentante della banca, senza prova di una scelta imprenditoriale giustificata.
Per il fondo estero, le contribuenti non avevano fornito gli elementi richiesti sulla struttura operativa e sull’effettività dell’attività. Le censure proposte tendevano in larga parte a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione.
La sentenza regionale, tuttavia, non aveva esaminato i motivi relativi alle sanzioni e alle conseguenze dell’abrogazione della disciplina dei costi black list. La Cassazione ha quindi accolto il decimo e il dodicesimo motivo, assorbito quelli subordinati, rigettato o dichiarato inammissibili gli altri e rinviato alla Corte tributaria lombarda per un nuovo esame limitato ai profili accolti.
Rilevanza pratica
Le imprese devono collegare ogni perdita su credito a evidenze precise: insolvenza, incapienza, esiti delle azioni di recupero, costi comparativi delle iniziative giudiziarie e decisioni gestionali documentate. La cancellazione contabile, da sola, non sostituisce la prova richiesta dalla disciplina applicabile.
Nei rapporti con controparti estere non basta produrre la documentazione societaria di base: occorrono elementi concreti sull’organizzazione, sull’attività svolta e sull’interesse economico dell’operazione. Sul piano processuale, tutti i motivi riproposti devono ricevere una risposta specifica, soprattutto quando riguardano sanzioni e norme sopravvenute più favorevoli.