Condono edilizio e vincolo cimiteriale: limite del 10% senza deroghe (Cons. Stato n. 10429 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere ricadenti nella zona di rispetto cimiteriale, il limite del 10 per cento di ampliamento volumetrico previsto dall’art. 28, comma 1, lett. b), ultimo capoverso, legge n. 166/2002, modificativo dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934, è esattamente individuato e non tollera deroghe o oscillazioni. Trattandosi di norma eccezionale che deroga ai vincoli di distanza dai complessi cimiteriali, essa va applicata tassativamente. Il calcolo del volume illecitamente realizzato include per intero la cubatura aggiunta ove l’intervento sia qualificabile come demolizione e ricostruzione e non come ristrutturazione: solo in quest’ultimo caso è corretto scomputare il volume preesistente. Nella richiesta di autotutela le prerogative partecipative e gli obblighi motivazionali sono attenuati, e la loro eventuale compressione non è deducibile quando il diniego costituisca atto dovuto per insuperabile eccedenza volumetrica.

Il Fatto

La parte appellante, proprietaria di un immobile a destinazione abitativa ricadente in zona soggetta a vincolo cimiteriale, aveva presentato domanda di condono edilizio per un intervento consistente nella modifica di un locale w.c. e nella realizzazione di un vano adiacente ad uso cucina, ultimato nel 1987. Il Comune aveva negato la sanatoria qualificando l’opera come nuova costruzione in contrasto con l’art. 338 r.d. n. 1265/1934. Dopo la modifica normativa del 2002, che consente l’ampliamento del 10 per cento degli edifici esistenti nella zona di rispetto, la parte aveva chiesto il riesame del diniego, producendo elaborati grafici diretti a dimostrare il rispetto del limite.

Il Comune aveva confermato il diniego, rilevando il superamento della percentuale. Il TAR Toscana, con una prima pronuncia non impugnata, aveva respinto il ricorso avverso il diniego originario; con la sentenza oggetto di appello ha respinto l’impugnazione delle note reiettive successive. La parte ha proposto gravame articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la base di calcolo adottata dal Comune, che non avrebbe scomputato dal volume aggiunto quello dell’originario w.c. ristrutturato. Il Collegio riconosce che il metodo proposto sarebbe corretto in astratto, ma solo se l’intervento fosse effettivamente qualificabile come ristrutturazione. Due elementi di prova congruenti escludono tale qualificazione: i reperti grafici e fotografici documentano un mutamento strutturale e tecnologico, con spessore delle murature sensibilmente diverso e sostituzione integrale del manufatto, incompatibile con una semplice ristrutturazione che non avrebbe potuto modificare gli elementi portanti.

Il secondo elemento è costituito dall’originario diniego, che qualifica l’opera come nuova costruzione e che non risulta impugnato. Ne consegue che l’aumento di cubatura va computato per intero, in misura superiore al limite del 10 per cento rispetto al volume complessivo dell’immobile. Il motivo è quindi infondato, cadendo la premessa in diritto per difetto di corrispondenza in fatto.

Con il secondo motivo la parte assume che, essendo l’eccedenza volumetrica modesta, l’amministrazione avrebbe dovuto concedere la sanatoria in un’ottica sostanzialistica. Il Collegio esclude ogni lettura elastica: la misura del 10 per cento è esattamente fissata dalla norma e non prevede deroghe. La lettura restrittiva è coerente con la natura di norma eccezionale della disposizione, che deroga ai vincoli di distanza dai complessi cimiteriali. Un raggio di operatività variabile introdurrebbe un’inammissibile incertezza dell’azione amministrativa in materia di sanatoria.

Il terzo motivo lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e la motivazione laconica della nota comunale. La doglianza è infondata sotto un duplice profilo. Sul piano generale, la parte aspirava all’apertura di un procedimento di autotutela, rispetto al quale l’amministrazione è titolare di un accentuato potere discrezionale in ordine al se procedere: ciò riduce le prerogative partecipative e gli obblighi motivazionali, secondo il richiamato precedente di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2564 del 2022. Sul piano fattuale, la nota dell’ufficio tecnico aveva reso compiutamente edotta la parte delle ragioni ostative, indicate sia nel contrasto con il vincolo cimiteriale sia nell’erroneità del metodo di calcolo, consentendole di replicare per equipollenza.

Il Collegio aggiunge che il diniego costituiva atto dovuto, essendo l’eccedenza volumetrica incompatibile con il condono: il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L’appello è pertanto rigettato, con condanna della parte appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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