Oneri dichiarativi e illeciti professionali nelle gare PNRR (TAR Puglia n. 21 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici finanziati con fondi PNRR, la mera pendenza di un procedimento penale e la richiesta di rinvio a giudizio non integrano violazione degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e non comportano l’esclusione automatica dell’operatore economico. Le informazioni dovute in gara sono solo quelle incidenti sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente, da valutarsi in concreto e non in astratto. La stazione appaltante può motivare per implicito l’ammissione quando la fattispecie fiscale è priva di portata escludente automatica. Il soccorso istruttorio è ammesso per sanare un modesto scostamento dell’importo della garanzia provvisoria, frutto di errore di calcolo.
Il Fatto
Una società impugna davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori di completamento della trazione elettrica lungo una tratta ferroviaria, per un importo a base di gara superiore a undici milioni di euro, finanziato con fondi PNRR e aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano soltanto due operatori: la ricorrente e la controinteressata aggiudicataria.
La ricorrente deduce tre censure: omesse dichiarazioni su pendenze penali riguardanti l’ex amministratore dell’aggiudicataria; irregolarità fiscali non dichiarate; sanatoria mediante soccorso istruttorio di un importo insufficiente della garanzia provvisoria. Respinta la domanda cautelare, la ricorrente propone motivi aggiunti avverso l’atto di conferma dell’aggiudicazione, rieditando le stesse doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti, trattandoli unitariamente per identità delle censure. Sul primo motivo, rileva che le notizie giornalistiche sono imprecise e che il primo vaglio del GIP non ha condiviso integralmente le contestazioni; il procedimento penale è pendente e dai contorni non definiti. Le linee guida ANAC n. 6 non contemplano la mera pendenza di procedimenti penali tra gli obblighi dichiarativi, e la delibera ANAC n. 1050 del 2020 esclude l’esclusione automatica per l’omessa dichiarazione del rinvio a giudizio. L’art. 335-bis cod. proc. pen. vieta di valorizzare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato quale fonte di effetti pregiudizievoli in ambito amministrativo.
La Corte richiama Cons. St., Ad. plen., n. 16 del 2020: non esiste disposizione che preveda l’automaticità dell’esclusione, e le dichiarazioni false o fuorvianti rilevano solo se la stazione appaltante ritenga motivatamente che compromettano integrità e affidabilità. Nel caso concreto, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda il precedente legale rappresentante, dimessosi il 25 luglio 2023 e destinatario della notifica l’11 settembre 2023, dopo la presentazione dell’offerta e quando non rivestiva più la carica. Alla scadenza del 28 giugno 2023 la società non era a conoscenza della richiesta e ha reso le dichiarazioni possibili.
Il Collegio sottolinea la peculiare disciplina delle gare PNRR: l’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 e l’art. 125 cod. proc. amm. impongono di considerare il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera e la non caducazione del contratto già stipulato. Ne deriva la prevalenza dell’interesse all’affidamento e all’esecuzione entro termini perentori, senza obliterare la tutela del ricorrente. La Corte valorizza anche l’attività di self-cleaning posta in essere dall’aggiudicataria, richiamando Cons. St., sez. V, n. 7949 del 2023 e Cons. St., sez. III, n. 1790 del 2023.
Quanto al secondo motivo, le violazioni fiscali in parte non sono definitivamente accertate, in parte sono state oggetto di ravvedimento operoso. La stazione appaltante non deve motivare analiticamente l’ammissione quando la fattispecie è priva di portata escludente automatica, potendo la motivazione risultare implicita (Cons. St., sez. IV, n. 9204 del 2022). Sul terzo motivo, il modesto scostamento della garanzia provvisoria è sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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