Carta docente e RPD: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1044 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che ha condannato l’amministrazione scolastica a emettere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e a corrispondere la retribuzione professionale docenti. Accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il Tribunale ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta e per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Quattro docenti hanno agito davanti al TAR Liguria per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 ottobre 2024 n. 1024. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico, e a pagare la retribuzione professionale docenti per i periodi lavorati con contratti a tempo determinato.
Il titolo esecutivo indica, per ciascun ricorrente, le annualità riconosciute e i relativi importi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali. L’amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del rito. Il ricorso è fondato e va accolto. La decisione si fonda su due rilievi: l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.
Su queste basi il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pronuncia. L’adempimento è individuato in modo specifico: emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti, accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni trenta.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Tribunale fissa anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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