Verifica dell’anomalia dell’offerta e onere di impugnazione della seconda classificata (Cons. Stato n. 10477 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di affidamento di un servizio pubblico, la valutazione con cui la stazione appaltante ritenga parzialmente insufficienti le giustificazioni dell’offerta anomala e ritenga conseguentemente non superata la verifica di anomalia costituisce presupposto dell’ammissibilità della partecipazione e, dunque, della legittimazione del concorrente a impugnare l’aggiudicazione in favore del primo classificato. Il concorrente che si limiti a censurare l’aggiudicazione, senza contestare specificamente il giudizio di parziale inattendibilità della propria offerta, è carente di legittimazione. L’assenza di un autonomo provvedimento formale di esclusione è irrilevante, ove l’esito della verifica sia esposto nella determina di aggiudicazione con giustificazione globale e sintetica. Il giudizio tecnico-discrezionale resta sindacabile dal giudice nei limiti propri di tale valutazione.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, seconda classificata, impugna davanti al TAR Campania l’aggiudicazione a un’altra impresa della gara indetta da un Comune per il servizio di refezione scolastica. Nel corso della procedura il Rup aveva rilevato che, per entrambe le imprese, il punteggio del prezzo e la somma dei punteggi dell’offerta tecnica superavano i quattro quinti dei punti massimi, attivando la verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.

All’esito delle giustificazioni, l’amministrazione riteneva pienamente superata l’anomalia dall’aggiudicataria e solo parzialmente dalla ricorrente, per residue incertezze sui costi del personale. Il giudizio confluiva nella determina n. 744 del 2023, che approvava le operazioni di gara e disponeva l’aggiudicazione. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti, non avendo la ricorrente impugnato il mancato superamento dell’anomalia, e improcedibile il ricorso incidentale dell’aggiudicataria. Propone appello la seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto, muovendo dalla ricostruzione del subprocedimento: la nota del Rup del 31 marzo 2023, la richiesta di chiarimenti, le tre riunioni con la Commissione e la conclusione che l’offerta dell’appellante presentava ancora incertezze sulla quantificazione dei costi del personale. L’amministrazione ha quindi rilevato la permanenza di un’anomalia, che si pone come presupposto dell’ammissibilità dell’offerta.

Tale valutazione avrebbe dovuto formare oggetto di specifica impugnazione: l’appellante ha invece gravato la determina solo con riferimento all’aggiudicazione in favore della controinteressata. Il Collegio respinge l’argomento dell’assenza di un autonomo provvedimento sull’anomalia. Al di là degli aspetti formali, il procedimento si è svolto in modo articolato e il suo esito è stato riportato nella determina con giustificazione globale e sintetica; la carenza di legittimazione deriva dal fatto che quel giudizio ha sostanzialmente formalizzato l’esclusione dell’appellante.

La Corte rileva inoltre che le ragioni del rilievo non sono state confutate specificamente, essendovi solo un cenno nella memoria depositata il 12 novembre 2024. Il giudizio tecnico-discrezionale, ove incongruo, andava censurato nei limiti del relativo sindacato.

Anche nel merito le censure non sono fondate. L’omessa indicazione dei costi della manodopera non vizia il bando, essendo possibile l’eterointegrazione con le tabelle ministeriali; la clausola che limita il ribasso al 10%, sottoscritta per accettazione, non impedisce la partecipazione ma presidia la qualità dell’offerta. I punteggi tecnici erano rimessi a un giudizio discrezionale e non a un meccanismo on/off. Quanto al centro di cottura emergenziale, il voto è stato correlato alla natura dello stesso e all’ispezione della polizia municipale, che ha acquisito la SCIA e l’agibilità del locale. La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non inficia la legittimità della Commissione, nominata tra dipendenti con ruoli di responsabilità. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *