Autorizzazione unica FER: onere delle interferenze a carico del proponente (Cons. Stato n. 10476 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un procedimento di autorizzazione unica di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, l’amministrazione procedente non è tenuta a verificare e segnalare le interferenze fisiche tra gli aerogeneratori indicati in progetto e infrastrutture preesistenti, come un elettrodotto aereo. Il riferimento normativo al cumulo degli impatti ambientali concerne una fattispecie ontologicamente distinta dall’interferenza tecnica e non fonda alcun obbligo di verifica in capo alla Regione. L’onere di individuare e rappresentare le interferenze grava sul proponente, cui la disciplina sui livelli di progettazione richiamata dal codice dell’ambiente impone di allegare la relazione sulle interferenze. Ne deriva l’insussistenza di una condotta colposa dell’amministrazione e, in ogni caso, il difetto di prova del nesso causale ove non risulti dimostrata l’assoluta irrealizzabilità dell’impianto.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la condanna della Regione al risarcimento del danno per equivalente monetario, assumendo l’irrealizzabilità di un impianto eolico e fotovoltaico autorizzato con decreto dirigenziale del 2015. La pretesa si fondava sull’omessa verifica, da parte dell’amministrazione, delle interferenze tra tre aerogeneratori e un elettrodotto aereo gestito da altro soggetto, con conseguente lesione dell’affidamento sulla fattibilità dell’opera.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, escludendo la colpa della Regione e ritenendo non provato il nesso causale, oltre che la quantificazione del danno. La società ha proposto appello, cui si è aggiunto quello del socio di minoranza; la Regione ha eccepito l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società rinunciato agli aerogeneratori interferenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito gli appelli e respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando i principi dell’Adunanza plenaria n. 20 e n. 21 del 2021 e della Cass. sez. un. n. 26080 del 2025. Nel merito, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, qualificando la fattispecie come responsabilità extracontrattuale con onere probatorio a carico del danneggiato.
La Corte ha escluso che l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, invocato dall’appellante, sia conferente: la norma riguarda il cumulo degli impatti ambientali di più progetti sulla medesima area, mentre in causa viene in rilievo un’interferenza fisica tra aerogeneratori ed elettrodotto. Ha quindi condiviso la distinzione del primo giudice tra interferenza tecnica e interferenza ambientale.
Quanto alla d.G.R. Campania n. 325/2013, il Collegio ha chiarito che la valutazione regionale concerne esclusivamente la distanza tra gli aerogeneratori e le turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici: una fattispecie diversa dalla distanza da un elettrodotto, rispetto alla quale la delibera non prevede alcun onere di verifica.
In linea generale, la Corte ha ritenuto corretto l’orientamento del TAR: l’onere di verifica spetta alla società istante. Il codice dell’ambiente richiama i livelli di progettazione del codice dei contratti pubblici e, segnatamente, l’art. 26, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 207/2010, che impone la relazione sulle interferenze. La società avrebbe dovuto allegarla all’istanza di VIA.
In via ulteriore, la domanda è stata respinta per mancata dimostrazione del nesso di causalità: la parte ha rinunciato ai tre aerogeneratori interferenti, come risulta dalla p.e.c. del 2 maggio 2022, senza provare l’assoluta impossibilità di realizzare l’impianto. Le spese sono state poste a carico degli appellanti in solido, con compensazione verso il terzo estraneo alla vicenda.
Nota della Redazione
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