Nessun silenzio-inadempimento del consorzio sul parere endoprocedimentale di condono (TAR Lazio n. 1048 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento avversabile ex art. 31 c.p.a. presuppone un obbligo giuridico di provvedere, cioè di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in attuazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990. Tale obbligo non sussiste in capo all’ente chiamato a rendere un parere endoprocedimentale destinato a confluire nel procedimento affidato alla competenza di altra amministrazione. Un atto consultivo assume natura vincolante, e quindi attitudine a determinare l’esito conclusivo, solo quando tale forza gli sia attribuita espressamente dalla legge. Ne consegue che il privato non può agire direttamente contro l’autore del parere per supplire all’inerzia dell’ente titolare del potere provvedimentale.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di due persone fisiche agisce ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio Industriale del Lazio sull’istanza con cui era stato chiesto il parere di competenza in merito a un’istanza di condono edilizio ex art. 39 della l. n. 724/1994.
I falliti avevano presentato la domanda di sanatoria al Comune per ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato. Il Comune aveva subordinato il rilascio delle concessioni in sanatoria al nulla osta paesaggistico, al parere idrogeologico della Provincia e al parere favorevole del Consorzio. Ottenuto il parere provinciale, il fallimento aveva inoltrato la richiesta al Consorzio, che si era limitato a trasmettere la documentazione al Comune chiedendo verifiche sulla completezza e sull’autorizzazione paesaggistica. Il Consorzio non ha adottato il parere e il fallimento ha impugnato l’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso perché infondato. La questione centrale riguarda la qualificazione del parere richiesto e la sua attitudine a fondare un obbligo autonomo di provvedere in capo al Consorzio. Il Tribunale osserva che il parere non è qualificato come vincolante né dall’art. 39 della l. n. 724/1994 né dall’art. 7, comma 8 della l. r. Lazio n. 1/1997.
Sul punto richiama Cons. St., V, n. 5254/2013, secondo cui un atto endoprocedimentale può assumere natura di parere vincolante, e imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, solo quando siffatta forza gli venga attribuita in via espressa dalla legge.
Il parere richiesto è finalizzato alla valutazione dell’istanza di sanatoria, procedimento di competenza del Comune. L’istanza al Consorzio è preordinata a ottenere un atto della fase consultiva, tipicamente accessorio e strumentale al procedimento principale. Né la normativa generale sul secondo condono né quella regionale consentono di qualificare come autonomo il segmento procedimentale di competenza del Consorzio. La legge n. 241/1990 demanda all’amministrazione titolare del provvedimento finale le attività di conduzione del procedimento, prima fra tutte l’acquisizione degli atti consultivi, come precisato da T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 16770/2023.
Il Tribunale richiama quindi l’indirizzo secondo cui presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento è la sussistenza di un obbligo di provvedere mediante l’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del destinatario della richiesta (Cons. St., II, n. 1606/2024; id., IV, n. 5206/2023). Un siffatto obbligo non può insorgere in capo al Consorzio, avendo il ricorrente richiesto un atto consultivo destinato a confluire nel procedimento di competenza del Comune, unico soggetto deputato all’esercizio del potere provvedimentale.
Il fallimento aveva titolo per attivarsi nei confronti del Comune per provocare la definizione del procedimento, ma non poteva agire direttamente contro il Consorzio per supplire all’inerzia dell’ente locale. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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