Case mobili non amovibili e diniego di compatibilità paesaggistica (TAR Puglia n. 671 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della facile amovibilità dei manufatti non si esaurisce nell’assenza di fondazioni. Le costruzioni collocate su appoggi metallici, ma rimovibili solo previo smontaggio di elementi stabilmente collegati quali ballatoio, gradinata, pensilina e pannelli di rivestimento, difettano del carattere della temporaneità e non sono assimilabili a costruzioni su ruote. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma ricostruisce e verifica la tenuta del ragionamento tecnico-discrezionale, sindacandone la falsificazione. Se la valutazione dell’organo di tutela si fonda su regole tecniche corrette e su un percorso logico consequenziale, il diniego di compatibilità paesaggistica resiste al vaglio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agrituristica, aveva locato un terreno in zona 2 del Parco Nazionale del Gargano e vi aveva installato tre case mobili di circa 43 mq ciascuna, destinate all’attività ricettiva. Trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo, presentava domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5, e art. 181, comma 1 quater, del d.lgs. n. 42/2004.
La Soprintendenza comunicava il preavviso di diniego e, successivamente, il parere contrario definitivo, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione delle norme sul permesso in sanatoria, per avere l’Amministrazione escluso la compatibilità in assenza del requisito della facile amovibilità dei manufatti. Il Comune non si costituiva; il Ministero e la Soprintendenza resistevano tramite l’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il collegio individua il punto controverso nella facile amovibilità delle strutture posizionate al suolo. La Soprintendenza aveva già evidenziato, nel preavviso, l’incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela paesaggistica locale, sul presupposto dell’assenza di temporaneità e di agevole rimozione delle opere.
Il ricorrente, con la documentazione integrativa prodotta in sede procedimentale, aveva dimostrato che le strutture non erano ancorate al suolo. Ciò nonostante, il Tribunale ritiene che quella prova non valga a confutare le deduzioni dell’Amministrazione. Le case sono installate su strutture metalliche appoggiate al suolo, ma la loro rimozione richiede un dispendio di tempo e di risorse non trascurabile.
Sul piano del riparto di funzioni, il TAR richiama il principio per cui il giudice non può sovrapporre la propria idea alla valutazione dell’organo amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024), ma ha il dovere e il potere di ricostruire il ragionamento dell’Amministrazione e di saggiarne la tenuta fino all’eventuale falsificazione, secondo l’indirizzo già espresso da TAR Puglia-Bari, Sez. III, n. 467/2025.
Nel caso concreto, la P.A. ha fatto buon uso delle regole tecniche, valorizzando le scienze delle costruzioni: le case, pur trasportabili su ruote, risultano impattanti per l’attività necessaria e indispensabile alla loro corretta e completa installazione. Le fotografie e i documenti confermano la difficoltà di una rimozione immediata, perché occorre smontare elementi collegati alla casa mobile, come il ballatoio, la gradinata, la pensilina e il pannello che maschera la parte metallica di base.
I manufatti, quindi, pur privi di fondazioni, non possono essere assimilati a costruzioni su ruote che garantiscono una facile amovibilità. L’atto impugnato è sorretto da ragioni interconnesse e logicamente consequenziali: il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della costituzione di stile dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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