Aree idonee ex lege e opere di connessione limiti screening VIA (TAR Marche n. 1053 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le aree che hanno già ospitato cave o miniere cessate rientrano tra le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c), del D.Lgs. n. 199/2021, anche quando il sito sia stato recuperato all’uso agricolo, poiché la norma non subordina l’idoneità all’attuale condizione di degrado. L’idoneità ex lege non implica tuttavia il rilascio del titolo autorizzativo, che resta subordinato alla valutazione delle amministrazioni competenti e al rispetto delle discipline speciali, tra cui quelle regionali in materia estrattiva. La normativa vigente consente il rilascio di titoli separati per l’impianto e per le opere di connessione alla rete; le soglie di esenzione dallo screening di V.I.A. si misurano in via generale sull’impianto principale, non essendo l’elettrodotto interrato suscettibile di autonoma compromissione ambientale. Ai fini dell’impatto cumulativo rilevano solo gli interventi appartenenti alla stessa categoria progettuale, da individuarsi nella tecnologia utilizzata e non nel risultato della produzione energetica.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile abitativo ristrutturato e dei terreni circostanti, impugnavano la determinazione comunale con cui si prendeva atto della conclusione positiva, con prescrizioni, della conferenza di servizi decisoria sulla variante alla procedura abilitativa semplificata relativa a un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore ai 9 MW, da realizzarsi su terreni confinanti.
Deducevano la violazione delle garanzie partecipative, l’erronea qualificazione dell’area come cava cessata e non recuperata, la mancata acquisizione del parere paesaggistico richiesto dalla Soprintendenza, l’illegittimo stralcio delle opere di connessione al fine di evitare lo screening di V.I.A. e l’omessa valutazione dell’effetto cumulativo con altri impianti della zona. Il Tribunale, respinta la domanda cautelare e disposta istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che le censure introdotte con la memoria di parte ricorrente fossero ammissibili: esse risultavano tardive e comunque non notificate alle controparti. Quanto all’impatto cumulativo prospettato rispetto a un ulteriore impianto fotovoltaico, la doglianza è stata ritenuta infondata sul piano fattuale, poiché la relativa domanda risultava presentata solo nel novembre 2025 e non poteva essere valutata al momento dell’adozione degli atti impugnati.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto osservando che, come in materia edilizia, la normativa sugli impianti f.e.r. non impone la comunicazione di avvio del procedimento ai terzi potenzialmente controinteressati, salvo che l’opera richieda esproprio o asservimento di beni altrui: la partecipazione è garantita dalla pubblicazione della domanda e della documentazione. La vicinitas non è di per sé sufficiente, poiché l’unico impatto rilevante degli impianti fotovoltaici attiene al profilo paesaggistico, che assume rilievo solo in presenza di vincoli di tutela.
Il secondo motivo è stato respinto valorizzando l’ampiezza dell’art. 20, comma 8, lett. c), del D.Lgs. n. 199/2021, che ricomprende situazioni variegate e manifesta la volontà del legislatore di considerare idonee le aree che abbiano ospitato cave o miniere. L’idoneità ex lege non equivale ad autorizzazione, e la nozione di cava non recuperata va integrata con le disposizioni speciali regionali, non risultando svolte le procedure di cui all’art. 18 della L.R. n. 71/1997. Quanto alla Soprintendenza, l’area non è gravata da vincoli paesaggistici, sicché il parere non era necessario.
Il terzo e il quarto motivo, relativi allo stralcio delle opere di connessione e all’omesso screening di V.I.A., sono stati respinti richiamando la sentenza del TAR Marche n. 156/2025, resa proprio sull’impianto in questione: le opere di connessione possono essere oggetto di separata autorizzazione e, trattandosi di elettrodotto interrato, non arrecano compromissioni rilevanti, dovendosi considerare il solo impianto ai fini delle soglie.
Il quinto motivo è stato infine dichiarato infondato: il D.M. 30 marzo 2015 ha disciplinato ex novo la materia, superando le Linee guida del 2010, e limita la valutazione cumulativa agli interventi della stessa categoria progettuale. L’impianto di cogenerazione a biogas, in quanto termico, non andava computato insieme all’impianto fotovoltaico. Il ricorso è stato respinto nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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