Cessata materia del contendere per sopravvenuta adozione del provvedimento di collocamento in congedo militare (TAR Puglia n. 707 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando l’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso avverso il silenzio-rifiuto, adotta il provvedimento richiesto, integrando la piena soddisfazione della pretesa azionata. Il sopravvenuto provvedimento satisfattivo determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La soccombenza virtuale, parametrata all’esito del giudizio, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ove il provvedimento favorevole sia stato emanato in data successiva alla notifica del ricorso.

Il Fatto

Un militare, in servizio presso il Ministero della Difesa, aveva presentato in data 21 marzo 2024 un’istanza, inoltrata a mezzo PEC il successivo 10 maggio 2024, volta ad ottenere il decreto di collocamento in congedo per il superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, con conseguente collocamento in quiescenza.

Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’amministrazione provvedesse, il militare aveva agito in giudizio dinanzi al TAR per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza. L’amministrazione, costituitasi, aveva depositato relazione con la quale rendeva noto di aver adottato il provvedimento richiesto in data 27 settembre 2024, notificandolo al ricorrente il successivo 9 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione della piena soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente, intervenuta con l’adozione, da parte del Ministero, del provvedimento richiesto.

La sopravvenienza del provvedimento favorevole, successivo alla notifica del ricorso, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia, rendendo la cessazione della materia del contendere lo strumento processuale idoneo a definire il giudizio.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerato che il provvedimento per cui è causa è stato adottato solo dopo l’instaurazione del giudizio. L’amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese, liquidate in misura forfettaria e distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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