Il ricorso elettorale richiede motivi specifici e prova di resistenza (TAR Puglia n. 705 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso elettorale è azione giudiziale a carattere impugnatorio e richiede l’enunciazione, anche sintetica, dei motivi di diritto sui quali si fonda, non potendosi limitare alla mera deduzione in fatto dell’errato computo di preferenze. La cognizione estesa al merito, ai sensi degli artt. 7, comma 6, e 134, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., consente al giudice di correggere il risultato delle elezioni ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm., ma non implica alcun vaglio di convenienza o adeguatezza degli atti. Il ricorrente deve inoltre assolvere la prova di resistenza, dimostrando che l’illegittimità denunciata ha inciso in concreto sul risultato elettorale. Nel rito elettorale non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi del thema decidendum né impugnative esplorative. Ai fini della contestazione dei voti rileva unicamente il verbale consegnato all’Ufficio centrale circoscrizionale, non la copia depositata presso il Comune.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato nella lista n. 18 alle elezioni comunali, ha impugnato i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti, chiedendo la correzione del risultato e la propria proclamazione a consigliere in luogo del controinteressato. Sosteneva che, sulla base della documentazione acquisita presso l’Ufficio elettorale del Comune, al ricorrente andassero attribuite 288 preferenze e al controinteressato 284, mentre la proclamazione aveva assegnato 280 voti al primo e 291 al secondo.
Il controinteressato eccepiva l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per difetto di prova di resistenza. Disposta verificazione dal Collegio, il funzionario delegato dal Prefetto confermava solo in parte le anomalie segnalate e rinveniva due voti in più per il controinteressato nella sezione n. 110. Questi proponeva ricorso incidentale; il ricorrente, con motivi aggiunti, chiedeva il riconteggio delle schede nulle di tutte le sezioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del ricorso elettorale: azione a carattere impugnatorio che, pur con cognizione estesa al merito, impone la specifica indicazione dei motivi di diritto. Il ricorso introduttivo si limita a dedurre in fatto l’errato computo delle preferenze, senza enucleare i vizi di legittimità. Sotto questo profilo è inammissibile.
Nel merito, la verificazione ha ridotto il divario tra i candidati a tre voti (293 al controinteressato, 289 al ricorrente), confermando comunque l’elezione del primo. Le anomalie segnalate “ove occorra” nelle sezioni nn. 29, 94 e 68 non hanno trovato riscontro. Difetta quindi la prova di resistenza: l’illegittimità denunciata, in parte non riscontrata e in parte priva di incidenza concreta, non avrebbe modificato l’esito, come affermato dai precedenti richiamati (Cons. St., sez. V, n. 1059 del 2016; TAR Umbria n. 37 del 2020).
Il Collegio osserva inoltre che, ai fini della contestazione dei voti, rileva solo il verbale consegnato all’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale, non la copia depositata presso la segreteria comunale, avente mera funzione di pubblicità (Cons. St., sez. III, n. 2218 del 2016). Poiché le censure erano impostate sui verbali comunali, esse risultano non adeguatamente provate.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne afferma l’inammissibilità: non sono consentiti motivi che amplino il thema decidendum o introducano vizi inediti rispetto al ricorso introduttivo, né impugnative esplorative volte a un riesame complessivo del risultato (Cons. St., sez. III, n. 6126 del 2018). Le esigenze di celerità del rito elettorale impongono che i profili di fatto e di diritto siano fissati nell’atto introduttivo, a pena di elusione dei termini di decadenza.
Nel merito delle singole censure, il Collegio esclude fondamento alla doglianza sulla preferenza espressa in favore del ricorrente in campo errato della scheda: il voto disgiunto tra lista e candidato non è ammesso ai sensi dell’art. 57, comma 4, d.P.R. n. 570/1970. Parimenti valido è il voto attribuito al controinteressato con cognome in parte deformato, per il principio di favor per la validità del voto (Cons. St., sez. V, n. 1020 del 2001). Dalla statuizione di inammissibilità consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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