Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 1059 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 successivamente alla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per l’ottemperanza. Ove permanga l’inerzia, si nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando la sola nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria dell’adempimento, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate. Il giudice ha altresì posto a carico della parte resistente due terzi delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata, è passata in giudicato.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e propone ricorso per ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La domanda è pertanto ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice sottolinea che, in presenza dei presupposti di legge e in considerazione del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inottemperanza risulta quindi non controversa.
Il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna a tale fine il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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