Occupazione senza titolo alloggio ERP e sanatoria: diniego vincolato e giurisdizione (TAR Puglia n. 256 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il diniego della domanda di sanatoria dell’occupazione senza titolo costituisce atto vincolato quando difetta il requisito dell’occupazione dell’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale, non potendosi estendere la sanatoria alle occupazioni successive. La norma regionale che limita l’accesso alla regolarizzazione alle sole occupazioni pregresse è ragionevole e non discriminatoria, essendo volta a sanare in via eccezionale situazioni di illegalità già consolidate, con la conseguenza che non si ravvisano i presupposti per la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale prospettata. Quanto all’ordine di rilascio, la coincidenza delle domande proposte nel giudizio amministrativo con quelle già decise dal giudice ordinario, in conformità al criterio di riparto della giurisdizione, determina l’inammissibilità del ricorso in parte qua.

Il Fatto

La ricorrente occupava, unitamente al proprio nucleo familiare comprensivo di due minori, un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Bari, detenuto senza titolo fin dal 2016 per intervenuta cessione da parte della precedente assegnataria. Nel novembre 2022 l’ente gestore le notificava l’ordine di rilascio dell’immobile nel termine di trenta giorni, con l’avvertimento che l’inottemperanza avrebbe comportato l’esclusione in via permanente dalle assegnazioni di edilizia residenziale pubblica.

Al fine di permanere nell’alloggio, la ricorrente presentava al Comune una domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi dell’art. 20 della legge regionale Puglia n. 10 del 2014, come modificata dalla legge regionale n. 50 del 2014. L’amministrazione comunale dichiarava la domanda improcedibile per insussistenza del requisito della residenza almeno triennale alla data di entrata in vigore della legge regionale. La ricorrente impugnava così sia l’ordine di rilascio sia il diniego, chiedendo in subordine la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’ordine di rilascio. Il Comune ha prodotto in giudizio l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari, terza sezione civile, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente per l’annullamento del medesimo provvedimento. In quella sede il giudice ordinario, previo accertamento della riferibilità della domanda alla propria giurisdizione, ha ritenuto l’atto congruamente motivato con riferimento all’occupazione senza titolo e legittimamente adottato dall’ente gestore in forza del combinato disposto dell’art. 20 della legge regionale Puglia n. 10/2014 e dell’art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 1035/1972, che conferiscono all’ente il potere di disporre il rilascio degli alloggi detenuti senza titolo.

La perfetta coincidenza tra le domande proposte nel giudizio amministrativo e quelle già decise dal Tribunale di Bari, in conformità al criterio di riparto della giurisdizione che regola la materia, comporta l’inammissibilità del ricorso in parte qua.

Quanto al diniego di regolarizzazione, il collegio rileva che la ricorrente ha dichiarato di occupare l’immobile a partire dal 2016. Il diniego di sanatoria è pertanto atto vincolato, stante l’inequivoca insussistenza del requisito di cui all’art. 20, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 10/2014, che richiede l’occupazione dell’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il giudice amministrativo esclude poi il contrasto con il parametro costituzionale. La norma regionale appare ragionevole e non discriminatoria, poiché è volta a sanare in via eccezionale pregresse situazioni di illegalità e non può quindi che riferirsi alle occupazioni già in essere al momento della sua entrata in vigore. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per la remissione alla Corte costituzionale della questione prospettata.

Il collegio accoglie infine la domanda di ammissione al gratuito patrocinio e liquida in favore del difensore la somma complessiva di euro 1.000,00 ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi nel processo amministrativo. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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