PEF non sottoscritto dal professionista abilitato e legittimità dell’esclusione (TAR Calabria n. 1060 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi il piano economico-finanziario non costituisce allegato obbligatorio per legge, ma, quando il bando e il disciplinare lo richiedano espressamente, assume una funzione essenziale: garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione del rischio operativo. La previsione della sottoscrizione del PEF anche da parte di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato risponde a tale funzione e non introduce una causa di esclusione atipica. La mancanza di quella sottoscrizione non è un vizio meramente formale, ma una carenza sostanziale del documento, non sanabile mediante soccorso istruttorio, perché la sottoscrizione successiva imporrebbe al professionista una nuova valutazione di fattibilità e modificherebbe un atto già formato. È pertanto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante.
Il Fatto
La Provincia di Vibo Valentia indice una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di pronto intervento e ripristino ambientale sulle strade provinciali, con valore stimato in euro 279.842,22 su sei anni e aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente partecipa e viene esclusa con provvedimento del 19 novembre 2024, perché il PEF allegato all’offerta non reca la sottoscrizione di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato, come imposto dal punto 16 del disciplinare.
L’istanza di autotutela viene rigettata il 10 dicembre 2024. Nelle more, l’amministrazione aggiudica la concessione a un’altra impresa. La ricorrente impugna l’esclusione, il rigetto dell’autotutela e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità dell’esclusione, l’atipicità della causa di esclusione, la mancata attivazione del soccorso istruttorio, la violazione della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi e il mancato riscontro all’istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione del PEF muovendo dall’art. 182, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, che rimette alla stazione appaltante la facoltà di richiedere il piano economico-finanziario, e dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, che impone il PEF asseverato solo nella finanza di progetto. Da ciò ricava la natura facoltativa dell’allegato, ma anche il suo ruolo centrale quando il bando lo pretenda, come nella specie.
La concessione si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario. Il PEF serve a dimostrare la capacità dell’operatore di eseguire le prestazioni per l’intera durata del rapporto e consente all’amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’offerta e la realizzabilità dell’oggetto. Su questa linea il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 5196 del 2025, n. 3633 del 2025 e n. 795 del 2022.
Il punto 16 del disciplinare imponeva la sottoscrizione del PEF anche da parte di un professionista abilitato, figura competente ad asseverare la corretta allocazione dei rischi. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 7839 del 2023, reso in fattispecie analoga. Il difetto di quella sottoscrizione priva il documento delle caratteristiche necessarie per qualificarlo come PEF, sicché l’esclusione è legittima. Non si configura una causa di esclusione atipica: la previsione è coerente con il principio di tipicità e con la funzione del documento.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 324 del 2023: l’istituto consente di integrare documenti già prodotti, non di formare atti nuovi dopo la scadenza del termine, a pena di violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta e di par condicio. La sottoscrizione mancante avrebbe imposto al professionista una nuova valutazione di fattibilità del piano dei rischi.
Il diverso trattamento riservato alla seconda graduata non integra disparità: in quel caso la sottoscrizione del professionista era presente e si chiedevano solo chiarimenti. Infondata è anche la censura sui CAM: il servizio in gara non coincide con quelli del d.m. 23 giugno 2022 richiamati, e il codice CPV indicato non vincola la qualificazione sostanziale della prestazione, secondo il richiamo a TAR Lombardia Milano, sez. I, n. 322 del 2025. Rigettata l’impugnazione, la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. resta priva di interesse. Spese liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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