Ne bis in idem escluso per vizi propri e non derivati (Cons. Stato n. 8407 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione del ne bis in idem la proposizione di un secondo ricorso avverso il medesimo provvedimento quando nel primo giudizio l’atto sia stato censurato esclusivamente per invalidità derivata, mentre nel secondo siano dedotti vizi propri: difetta l’identità dei motivi di gravame. L’accertata ammissibilità non conduce però alla decisione di merito quando il ricorso risulti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale carenza sussiste se l’annullamento dell’atto non assicura il bene della vita preteso, perché il provvedimento si fonda su valutazioni discrezionali rese in una cornice normativa non più attuale e l’eventuale riedizione del potere resta soggetta ai nuovi criteri regionali, non impugnati. Alla stessa conclusione conduce la sottoscrizione, da parte del ricorrente, di una pre-intesa che contiene espressa rinuncia ai contenziosi azionati contro i provvedimenti collegati.
Il Fatto
La società appellante aveva ottenuto, con determinazione del 2017, il parere di compatibilità regionale per una struttura socio-sanitaria da sessanta posti letto. Il Servizio sanitario regionale revocava poi quel parere. La società impugnava la revoca davanti al TAR Puglia e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione del 2018, con cui la Regione, all’esito della verifica comparativa, assegnava i residui ventuno posti alla controinteressata. Quel giudizio si chiudeva con reiezione nel merito e la sentenza non veniva appellata.
Con un secondo ricorso autonomo la stessa società impugnava ancora la determinazione del 2018, deducendone stavolta i vizi propri, e con motivi aggiunti l’accreditamento riconosciuto alla controinteressata. Il TAR dichiarava il ricorso principale inammissibile per violazione del ne bis in idem e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo che investe la declaratoria di inammissibilità, per ragioni di ordine logico e sistematico, e lo ritiene fondato. Dal contenuto del ricorso per motivi aggiunti del primo giudizio emerge che l’atto regionale del 2018 era stato censurato solo in via derivata, per illegittimità del provvedimento di revoca presupposto. Il ricorso autonomo, invece, non muove alcuna censura avverso quella revoca e deduce esclusivamente vizi propri dell’atto di assegnazione.
Richiamando Cons. Stato sez. V n. 491 del 2022, la sentenza precisa che il ne bis in idem opera quando il precedente giudizio coinvolga le stesse parti e prospetti gli stessi elementi identificativi dell’azione, cioè quando sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti, o di provvedimenti legati da stretto vincolo di consequenzialità, sulla base di identici motivi. Nel caso concreto, pur coincidendo l’atto impugnato e le parti, difetta l’identità dei motivi: la sentenza di primo grado va quindi riformata sul punto.
L’accoglimento di questo motivo non apre però al merito. Le eccezioni di improcedibilità formulate dalla Regione e dalla controinteressata vanno delibate e sono fondate. La Regione ha modificato le tabelle dei posti letto ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento con la delibera del 2020, dopo la sottoscrizione delle pre-intese previste dai regolamenti regionali del 2019. Quei regolamenti individuano un fabbisogno nuovo, diverso da quello assunto a presupposto dei provvedimenti impugnati, non più attuali.
Il Collegio rileva che dall’eventuale annullamento dell’atto del 2018 non deriverebbe automaticamente l’attribuzione dei ventuno posti, ma solo l’obbligo per la Regione di rideterminarsi con nuova verifica comparativa, e che tale riedizione del potere resterebbe soggetta ai criteri introdotti dai regolamenti del 2019. Poiché la società non ha impugnato né quei regolamenti né la delibera del 2020, l’appellante non può ottenere, per il tramite dell’annullamento, il bene della vita preteso: l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
A identica conclusione conduce la pre-intesa sottoscritta nel gennaio 2020, con cui il rappresentante della società ha assunto espresso impegno alla rinuncia ai contenziosi azionati contro i provvedimenti collegati. Non regge la tesi dell’appellante che vorrebbe la rinuncia circoscritta ai soli provvedimenti di conversione dei posti già contrattualizzati. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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