Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Marche n. 1060 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La sola costituzione formale dell’Amministrazione, senza opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento. Il giudice assegna un termine di 30 giorni per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. si giustifica quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria. L’Amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte al difensore antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 444/2023, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata, è passata in giudicato.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, con la conseguente esperibilità del rimedio ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR sottolinea come, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione costituita solo formalmente non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione di euro 800,00 per compensi oltre accessori, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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