Revoca del divieto di reingresso: potere discrezionale e nesso con l’interesse (TAR Liguria n. 1078 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del divieto di reingresso nel territorio nazionale, prevista dall’art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286/1998, non è atto vincolato. La prova dell’avvenuto allontanamento volontario entro il termine assegnato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente: essa integra il presupposto di ammissibilità dell’istanza, che la Prefettura valuta nell’esercizio di un potere discrezionale, dovendo apprezzare le ulteriori ragioni addotte dall’interessato. L’uso del verbo “può” e la natura di provvedimento di secondo grado, incidente su una determinazione discrezionale di primo grado assunta valutando tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, confermano tale lettura. Il ricorso avverso il diniego è inammissibile per difetto di interesse quando un’autonoma e non impugnata segnalazione nel sistema SIS, già sfociata in respingimento alla frontiera, impedisca in ogni caso il rientro, rendendo l’eventuale annullamento privo di utilità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, adottato in data 3.7.2024, recante anche il divieto di reingresso in Italia per tre anni. Ha impugnato l’espulsione davanti al Giudice di Pace, che ne ha disposto la sospensione cautelare d’efficacia. Parallelamente ha presentato istanza ai sensi dell’art. 13, comma 5, del TUI per la partenza volontaria senza accompagnamento coattivo; la Prefettura ha accolto la richiesta e il ricorrente, in data 25.9.2024, ha effettivamente lasciato il territorio nazionale.
Con istanza dell’8.10.2024 ha chiesto la revoca del divieto di reingresso triennale, invocando l’art. 13, comma 14, del TUI nel senso che la sola dimostrazione dell’avvenuta partenza volontaria avrebbe vincolato la Prefettura a derogare al termine minimo. La Prefettura ha dichiarato l’istanza inammissibile, per essere stata proposta prima della scadenza del periodo triennale e per difetto di motivazione idonea a giustificare la deroga. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di interesse. Il ricorrente, già prima del provvedimento di espulsione, era stato respinto alla frontiera con provvedimento non impugnato, perché segnalato nel Sistema Informativo Schengen. L’eccezione è fondata: anche l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non eliminerebbe il precedente e tuttora vigente divieto di ingresso derivante dall’iscrizione SIS. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Ad abundantiam, il Collegio rileva che il ricorso sarebbe comunque infondato. Il ricorrente sostiene che le norme del TUI avrebbero contenuto vincolato, cosicché la Prefettura dovrebbe accogliere l’istanza sulla sola prova dell’allontanamento volontario. La tesi non regge. L’art. 13, comma 14, del TUI stabilisce che il divieto “può essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5”.
Il verbo “può” evoca, sul piano letterale, l’esercizio di un potere discrezionale. Sul piano sistematico, l’atto di diniego è emanato in esito a un procedimento di secondo grado e incide su una determinazione discrezionale di primo grado, con cui il termine triennale è stato fissato considerando le circostanze pertinenti il singolo caso. Ne consegue che l’avvenuto allontanamento volontario non è presupposto di accoglimento vincolato, ma condizione necessaria ma non sufficiente per l’accoglimento dell’istanza.
Diversamente opinando si produrrebbe un esito paradossale: l’Amministrazione, che ha stabilito il periodo del divieto in via discrezionale, sarebbe tenuta a revocarlo per il solo fatto dell’abbandono spontaneo del territorio, consentendo il rientro pochi giorni dopo l’espulsione e vanificando la funzione del procedimento espulsivo. La revoca resta subordinata a puntuali ragioni ritenute meritevoli dall’Amministrazione. Applicando tali coordinate, la Prefettura ha correttamente ritenuto insufficiente la sola allegazione della partenza volontaria e ha rilevato la mancanza di ulteriori ragioni a sostegno della deroga. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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