Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Lazio n. 1078 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, è ottemperabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente prevede il rimedio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il ricorso è ammissibile quando sia accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato. In caso di perdurante inottemperanza va nominato un commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione soccombente e liquidato sin d’ora salvo conguaglio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, con cui era stato accertato il loro diritto all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione del beneficio per l’importo di euro 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato.
La sentenza, dichiarata esecutiva, era stata notificata al Ministero a mezzo PEC il 6 agosto 2024 ed era passata in giudicato, come da attestazione in atti del 6 febbraio 2025. I ricorrenti hanno rappresentato l’inottemperanza dell’amministrazione e hanno chiesto la declaratoria dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Ha poi verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nessun dubbio è stato ritenuto sussistente sulla ricomprensione, tra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., osservando che il rimedio è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Di qui l’ordine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi nei modi e nella misura indicati nella pronuncia ottemperanda, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.
In conformità alle richieste dei ricorrenti, il TAR ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato. Il compenso è stato posto a carico del Ministero e liquidato sin d’ora in complessivi euro 1.000,00, salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, con allegata documentata relazione sull’attività svolta. Il commissario deve attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.