PABE e piano cave: legittimi gli oneri documentali per la compatibilità paesaggistica (TAR Toscana n. 1097 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo dei bacini estrattivi, quale strumento di attuazione del PIT-PPR, può individuare gli oneri documentali necessari alla valutazione di compatibilità paesaggistica degli interventi estrattivi senza violare i principi di semplificazione, purché tali oneri siano graduati in relazione all’invasività del singolo progetto. Il rinvio a una disciplina attuativa di maggior dettaglio contenuta in un successivo atto generale non integra, di per sé, causa di illegittimità, quando il perimetro dei criteri è già definito dalla norma pianificatoria. La previsione di un potere comunale di revoca dell’autorizzazione all’escavazione, all’esito di una conferenza di servizi e a seguito di provvedimenti di messa in sicurezza adottati da altra autorità, non invade le competenze sanitarie né viola il principio di tipicità delle sanzioni. Le censure che non evidenziano un concreto pregiudizio alla sfera giuridica del ricorrente sono inammissibili per difetto d’interesse.

Il Fatto

Due società titolari di cave nei bacini marmiferi di Carrara impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano attuativo dei bacini estrattivi, unitamente agli elaborati normativi e cartografici e agli atti presupposti del procedimento, tra cui l’adozione del piano, le controdeduzioni alle osservazioni e la pronuncia di valutazione d’incidenza. I ricorsi, riuniti, lamentavano l’illegittimità di numerose disposizioni delle norme tecniche di attuazione, in particolare in materia di documentazione per la compatibilità paesaggistica, di riduzione della resa, di gestione delle acque meteoriche, di revoca dell’autorizzazione, di quantitativi sostenibili e di aree di margine.

Le ricorrenti chiedevano l’annullamento del piano e degli atti connessi. Si costituivano il Comune di Carrara, la Regione Toscana e il Ministero della Cultura, resistendo nel merito. In corso di causa le società dichiaravano la sopravvenuta carenza d’interesse sui primi due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo comuni le prime sei censure, e dichiara la parziale improcedibilità per la sopravvenuta carenza d’interesse. Richiama quindi la sentenza n. 284 del 12 marzo 2024 della stessa Sezione, resa in contenziosi analoghi, e il parere del Consiglio di Stato n. 1970 del 24 dicembre 2021, non ravvisando ragioni per discostarsene.

Sul terzo motivo, relativo agli artt. 35 e 36 delle NTA, il TAR esclude l’aggravio procedimentale. La previsione che richiede uno studio idrogeologico e l’approfondimento del valore storico-testimoniale dei crinali non è illogica, perché gli oneri di allegazione sono parametrati al singolo intervento: quanto più il progetto è invasivo, tanto più dettagliati saranno gli studi. Il piano non deve predeterminare valutazioni riferite ai casi concreti. Analogamente, l’art. 36, comma 3, prevede un alleggerimento dell’onere documentale per le varianti che non comportano nuova autorizzazione.

Il quarto motivo, sugli artt. 37 e 38 delle NTA in tema di riduzione della resa fino a cinque punti percentuali, è infondato. Il rinvio a un atto generale comunale non è fonte d’illegittimità: la natura pianificatoria delle norme non esclude una disciplina di maggior dettaglio, e il perimetro dell’atto è già delimitato dai progetti finalizzati all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo delle filiere locali del lapideo. La facoltà di autorizzare tali progetti prima dell’adozione dell’atto generale non crea margini di arbitrio, perché i progetti sono pur sempre quelli tipizzati dalla norma.

Il quinto motivo, sul dimensionamento delle vasche e sul rinvio alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica, è respinto: la previsione è coerente con il regolamento regionale attuativo e non illogica, considerata l’ingravescenza dei fenomeni atmosferici. Il sesto motivo, sulla revoca dell’autorizzazione in caso di provvedimenti di messa in sicurezza, è infondato: il potere comunale è autonomo e distinto da quello dell’autorità sanitaria, ed è filtrato da una conferenza di servizi.

Il settimo motivo della prima ricorrente e l’ottavo della seconda, concernenti il reticolo idrico, il quadro conoscitivo e lo studio della struttura idro-geomorfologica, sono dichiarati inammissibili per difetto d’interesse, non emergendo il pregiudizio concreto. Sul settimo motivo dell’altra ricorrente, sui quantitativi sostenibili, il Collegio ritiene ragionevoli i criteri di calcolo illustrati nella relazione del piano. L’ottavo motivo sull’area di margine è infondato, non essendo spiegato in che termini la previsione limiti lo sfruttamento della cava già attiva. I ricorsi sono in parte improcedibili e in parte respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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