Bonifica ambientale e responsabilità concorrente del custode dell’impianto (TAR Liguria n. 640 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica ambientale, l’accertamento della responsabilità per l’illecito spetta all’amministrazione competente ed è attività doverosa posta a presidio del principio “chi inquina paga”, non elisa dall’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del detentore qualificato. Il nesso causale tra evento potenzialmente contaminante e inquinamento si prova secondo il canone del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici, con conseguente onere di prova liberatoria in capo al presunto responsabile. Il custode dell’impianto risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. in concorso con il proprietario, allorché abbia omesso il controllo dell’efficienza delle attrezzature e tollerato opere contrarie alle regole dell’arte. Ove non sia possibile separare gli effetti delle singole condotte, la responsabilità della bonifica è solidale ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., con ripartizione interna delle quote e diritto di rivalsa.
Il Fatto
Nel 2004 la società ricorrente ha realizzato un impianto di distribuzione di carburanti per natanti nel porto turistico di Genova Sestri Ponente, dandolo in comodato d’uso alla concessionaria demaniale. Quest’ultima ne ha affidato la gestione a una società controllata. Nel dicembre 2018 è stata rinvenuta una copiosa fuoriuscita di gasolio dal vano della pompa di rilancio; il prodotto ha continuato a fuoriuscire per mesi, raggiungendo il sottosuolo, la rete fognaria e lo specchio acqueo portuale.
La Città Metropolitana, all’esito di sopralluoghi e di una relazione tecnica, ha individuato la ricorrente quale responsabile della contaminazione e le ha ordinato di attivarsi per la messa in sicurezza e la bonifica ai sensi degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006. La società ha impugnato il provvedimento e i cinque successivi atti, contestando in particolare l’attribuzione esclusiva della responsabilità e la prova del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune, che ha partecipato al procedimento quale portatore dell’interesse alla bonifica. Dichiara invece inammissibili il primo e il quarto ricorso per motivi aggiunti, avendo ad oggetto atti endoprocedimentali di mero impulso, privi di portata lesiva.
Quanto al merito, il Tribunale ritiene legittima la prosecuzione del procedimento di identificazione del responsabile anche dopo la presentazione del piano di caratterizzazione da parte della comodataria: l’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 impone all’amministrazione di individuare l’autore della contaminazione finché non sia soddisfatto l’interesse alla rimozione della fonte, e la comodataria non si è vincolata a completare il ripristino.
È infondata la censura di difetto di motivazione dell’ordinanza: il rinvio per relationem alla relazione istruttoria è sufficiente e la mancata allegazione dell’atto richiamato non viola l’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché la disponibilità si soddisfa con l’esibizione su richiesta.
Sul nesso causale, il Collegio applica il canone del più probabile che non e ammette la prova per presunzioni semplici: l’istruttoria, avvalorata dalla consulenza tecnica del giudizio civile, dimostra che lo sversamento deriva dall’avaria della pompa, causata da un intervento manutentivo scorretto. Irrilevante è l’impossibilità di quantificare il prodotto perduto, come pure il rinvenimento di benzene in pozzi ulteriori, che non esclude la contaminazione da gasolio.
La doglianza sull’imputabilità è parzialmente accolta. La ricorrente risponde ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. per l’operato dell’impresa manutentrice. Tuttavia la comodataria era custode dell’impianto, con obbligo espresso di controllarne l’efficienza: le sono addebitabili l’omesso rilevamento delle lesioni della guaina e la tolleranza di opere contrarie alle regole dell’arte. Gli atti sono pertanto illegittimi nella parte in cui individuano la responsabilità in via esclusiva. Non essendo separabili gli effetti delle condotte, la responsabilità è solidale: l’ordine di bonifica resta efficace, con riesame delle quote e diritto di rivalsa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale