Danno da provvedimento illegittimo per difetto di motivazione richiede prova del pregiudizio (TAR Marche n. 1100 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali, tra cui il difetto di motivazione, non reca alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita e non costituisce di per sé presupposto dell’accoglimento della domanda risarcitoria. Il parere soprintendentizio su lavori edili incidenti su un bene culturale tutelato è espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per macroscopiche illogicità o travisamenti di fatto. La sua illegittimità per sola carenza motivazionale non dimostra il nesso causale con il pregiudizio lamentato, che resta a carico del danneggiato. Il mutamento delle prescrizioni tecniche dovuto a sopravvenienze di fatto non integra contraddittorietà dell’azione amministrativa né, di per sé, colpa.

Il Fatto

Il condominio ricorrente stava eseguendo un piano di recupero ai sensi dell’art. 34 L.R. n. 34/1992 su un edificio dismesso posto in parziale aderenza alla chiesa romanica di San Nicolò, bene culturale tutelato. Nel corso dei lavori la Soprintendenza dapprima sospendeva il cantiere con ordine del 30.5.2022, poi con nota del 5.8.2022 prescriveva il distacco dell’edificio dalla chiesa per tutta la sua altezza in misura di ml 1,60, confermando la sospensione.

Con sentenza n. 595/2023 del 20.09.2023 il TAR Marche dichiarava l’illegittimità della sola nota del 5.8.2022 per assoluto difetto di motivazione, ex art. 34, comma 3, c.p.a., rigettando le censure avverso l’ordine di sospensione. Il condominio ha quindi agito ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 237.376,97, assumendo la responsabilità da provvedimento illegittimo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla distinzione tra vizi formali e accertamento sostanziale. Richiamando un indirizzo consolidato, rileva che l’annullamento per difetto di motivazione o per vizi del procedimento non contiene alcuna statuizione sulla spettanza del bene della vita conteso. Su questa base la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento in via automatica: occorre la prova del pregiudizio e del suo legame con l’atto.

Nel caso concreto la sentenza a monte aveva accolto solo in parte il ricorso originario. L’ordine di sospensione del 30.5.2022 era stato ritenuto legittimo esercizio di potere cautelare preventivo. La sola nota caducata è quella contenente le prescrizioni tecniche. Il Collegio sottolinea che non è stata accertata l’erroneità tecnica delle prescrizioni, ma solo la loro immotivazione, e che nessuna prova è stata offerta circa un contenuto tecnicamente sbagliato.

Il parere soprintendentizio è qualificato come esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti delle macroscopiche illogicità o dei travisamenti in fatto, non dedotti. La censura di contraddittorietà tra il primo parere e l’ordine successivo non regge: il cambio di prescrizioni è seguito ai danni alla navata e al muro portante della chiesa segnalati dopo l’avvio dei lavori, sopravvenienza imprevista che ha adattato l’azione amministrativa alla mutata situazione di fatto.

Quanto all’elemento soggettivo, la stessa sentenza n. 595/2023 aveva riconosciuto la complessità della vicenda compensando le spese. Sul nesso causale il Tribunale osserva che non è dimostrato che le sole prescrizioni abbiano determinato il ritardo, tanto più che la sospensione era legittima e non può essere fonte di danno. Il ritardo di pochi mesi nella chiusura di lavori edili di una certa rilevanza, anche per imprevisti tecnici, è evenienza ricorrente secondo l’id quod plerumque accidit. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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