Ordinanze contingibili e urgenti del sindaco: competenza e poteri del dirigente (TAR Puglia n. 1101 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le diffide dirigenziali che impongono al proprietario lavori di messa in sicurezza di un immobile, in presenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata, costituiscono esercizio del potere atipico e innominato di ordinanza contingibile e urgente, riservato dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. alla competenza del Sindaco. Il dirigente è pertanto incompetente ad adottarle. Accertato tale vizio, il giudice amministrativo non può dettare le regole dell’azione nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus: deve rilevare l’incompetenza e assorbire ogni altra censura. Ne consegue l’annullamento degli atti e l’ordine al Sindaco di provvedere nel termine assegnato, nel rispetto dell’effetto conformativo delle precedenti sentenze.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria e cessionaria di ramo d’azienda di un complesso immobiliare sito in Taranto, composto da tre corpi di fabbrica e 17 unità immobiliari. Gli immobili sono occupati abusivamente dal 2007, con progressivo deterioramento del compendio. Dopo una prima diffida comunale e un ricorso definito con sentenza n. 1251/2015, il TAR ordinava all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di sgombero. Il Comune adottava poi un’ordinanza contingibile e urgente, annullata con sentenza n. 1598/2016 per difetto di motivazione e per l’ambiguità dell’ordine relativo all’impianto elettrico.
A seguito di un incendio del 10.7.2023, il Comune diffidava le società a eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza; rigettava poi la richiesta di ordinanza di sgombero. Sono seguiti ulteriori diffide dirigenziali e un’ordinanza dirigenziale n. 35/2024. Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza delle sentenze del 2015 e del 2016 e l’annullamento degli atti sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’ordine di esame delle questioni fissato dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015 e affronta in via prioritaria la censura di incompetenza del dirigente, per essere competente il Sindaco. La difesa attorea si è rimessa al Collegio sull’ordine delle questioni, sicché il principio è applicabile anche dove si chieda dapprima l’ottemperanza e poi l’annullamento.
L’ordinanza n. 35/2024, come le presupposte diffide, esprime un potere atipico e innominato riservato dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. alla competenza sindacale. Le ordinanze di necessità e urgenza presuppongono situazioni non tipizzate di pericolo effettivo o potenziale, suffragate da adeguata istruttoria e congrua motivazione, tali da giustificare la deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi.
I presupposti del potere ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 sono la contingibilità, l’urgenza e l’interesse pubblico da salvaguardare. La giurisprudenza richiamata chiarisce che rileva la necessità intrinseca e attuale di intervenire, a prescindere dalla prevedibilità e dall’imputabilità della situazione di pericolo; il decorso del tempo non consuma il potere, perché conta l’attualità del pericolo al momento dell’adozione.
Nel caso concreto, l’atto richiama espressamente misure urgenti e provvisorie atte a evitare rischi per l’incolumità, una condizione di rischio evidente per occupanti e fabbricati limitrofi, l’esigenza di provvedere con estrema urgenza. Confermano la qualificazione la clausola di avvertimento ex art. 650 cod. pen. e l’ordine ai Vigili del Fuoco di vigilare sull’ottemperanza.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti sotto il profilo dirimente dell’incompetenza, con assorbimento delle altre censure. Il TAR annulla gli atti e ordina al Sindaco di provvedere entro 30 giorni, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza n. 1598/2016; per l’inadempimento nomina commissario ad acta il Prefetto di Taranto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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